L'Inps, con messaggio n. 3234 dell'11 marzo 2014, fornisce istruzioni operative e contabili in merito all'incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà.

L'Istituto precisa che l'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" dispone che "per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014".

Entro il suddetto limite di spesa - si legge nel messaggio - il trattamento di integrazione salariale per i predetti contratti di solidarietà è pari al 70 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell'anno 2014 (per gli anni 2009-2013, l'aumento era stabilito nella misura del 20% (dal 60% all'80%), indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, l'INPS richiama le indicazioni in merito già fornite con circ. n. 15 del 29.1.2014, punto 3. Ad integrazione, precisa, per l'esposizione dell'importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l'anno 2014, i datori di lavoro dovranno valorizzare nel flusso Uniemens, nell'elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione "F503" e, nell'Elemento <ImportoCongCIGS>, l'importo posto a conguaglio. Per i recuperi riferiti a CdS relativi a periodi di competenza fino a tutto il 2013, rimangono valide le disposizioni già in uso (codici "G704, G705 e F502").

"Inoltre, circa i trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all'incremento del 10% (ovvero del 20% per gli anni precedenti), onde consentire, tra l'altro, l'esatta imputazione contabile delle somme erogate secondo la descrizione che segue. Nel pagamento dell'incremento, nel campo "Tipo integrazione" delle mensilità si dovrà indicare il codice 7."

L'Istituto sottolinea inoltre che, al fine di rilevare l'onere derivante dalla maggiorazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nella misura prevista per l'anno 2014, in applicazione dell'art. 1, comma 186, della legge n. 147/2013 (10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario), con apposita copertura finanziaria a carico dello Stato (Fondo sociale per l'occupazione e la formazione), si istituisce il nuovo conto nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario), movimentabile da procedura automatizzata.


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