Il principio del legittimo affidamento costituisce un principio consolidato che impone all'amministrazione, soprattutto in sede di esercizio del potere di autotutela, l'attenta salvaguardia delle situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare per l'appunto un ragionevole affidamento nel destinatario: ne deriva per conseguenza che una situazione di vantaggio, assicurata al privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo indennizzo della posizione acquisita.

 Gli elementi costitutivi dell'affidamento legittimo tutelato consistono quindi: nell'elemento oggettivo del provvedimento vantaggioso per il destinatario, nell'elemento soggettivo della buona fede del destinatario e nel fattore temporale, poiché è necessario il consolidamento della situazione di vantaggio nella sfera del privato pertanto è indispensabile che quest'ultimo abbia mantenuto il bene per un certo lasso di tempo  così stabilizzandosi il convincimento circa la spettanza del bene stesso. Nello specifico, la giurisprudenza comunitaria ha spesso assegnato un rilievo fondamentale al fattore temporale: nel diritto comunitario il decorso di un consistente lasso di tempo addirittura preclude l'esercizio stesso della potestà amministrativa di ritiro, mentre nel nostro ordinamento, almeno anteriormente al varo della legge n 15 del 2005, ha solo comportato l'obbligo per l'amministrazione di usare maggiore cautela nel comparare l'interesse pubblicistico alla rimozione con quelli(interessi) validi in favore della conservazione e per conseguenza un più intenso sforzo motivazionale.

Nel diritto comunitario è addirittura precluso l'esercizio stesso della potestà amministrativa di ritiro.

Nell'ordinamento nazionale invece il principio di affidamento è stato per lungo tempo estraneo al diritto amministrativo che ha tradizionalmente privilegiato la tutela dell'interesse pubblico, consentendo alla P.A. di agire in autotutela a discapito del privato anche a fronte di situazioni giuridiche consolidate. Dirompente è stato, al riguardo, il varo della legge n 15 del 2005 che, sicuramente influenzata dalla giurisprudenza comunitaria, nel disciplinare il potere di annullamento e revoca della P.A. ha previsto che " il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art 21 octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico

, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge" (art 21 nonies della legge 241 del 1990). Alla luce della novellata disciplina, pertanto, la P.A. potrà procedere all'annullamento d'ufficio di un provvedimento viziato sempre che non sia passato un lasso di tempo  tale da aver determinato il consolidamento dell'assetto di interessi privati creati dall'atto annullabile.

 Dott.ssa Raffaella Diviccaro



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