Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 febbraio 2014 n. 7058.

"E' inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, poichè l'art. 121 c.p.p. stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 c.p.p (Sez. 6, n. 28244 del 30/01/2013).

Ad affermalo è la Suprema Corte di Cassazione che, in verità, ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.

Nel caso in esame, la comunicazione dell'istanza di rinvio era, invero, avvenuta mediante l'indirizzo di posta elettronica "privata" del difensore e non già a mezzo di posta elettronica certificata.

Sul punto osserva la Corte che «a differenza di quanto previsto per il processo civile, - nel processo penale tale forma di trasmissione, per le parti private, non sarebbe stata comunque idonea per comunicare l'impedimento. Ed invero, nel processo civile l'art. 366 c.p.c., comma 2, (cosi come previsto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la L. n. 53 del 1994), ha introdotto espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati.

Già il D.M. n. 44 del 2011 aveva disciplinato con maggiore attenzione l'invio delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice nel processo civile, in attuazione della L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 51. In tale contesto assume rilevanza la disposizione di cui all'art. 4 che prevede l'adozione di un servizio di posta elettronica certificata da parte del Ministero della Giustizia in quanto ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 24 del 2010 nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica devono effettuarsi, mediante posta elettronica certificata. Quest'ultima disposizione è stata rinnovata anche dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", in GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194), entrato in vigore il 20/10/2012 e convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. Decreto crescitalia 2.0) dove all'art. 16 viene sancito, al comma 4, che "Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, artt. 149 e 150 c.p.p. e art. 151 c.p.p., comma 2. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria".

«Ne consegue, pertanto, che per la parte privata, nel processo penale, l'uso di tale mezzo informatico di trasmissione non è - allo stato - consentito quale forma di comunicazione e/o notificazione».

 

Dott.ssa Sabrina Caporale - sabrinacaporale87@gmail.com - tel. 329/3837427
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