Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com

Il marito che non versa l'assegno di mantenimento alla ex commette il reato di cui all'art.570 c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare1) e le pene previste sono la reclusione o la multa.  Sanzioni queste che, Stante anche il tenore letterale della norma, non possono essere sommate e vanno applicate in via alternativa.

L'applicazione di queste pene riguarda anche tutte quelle separazioni  pronunciate prima dell'entrata in vigore della legge sull'affido condiviso.  Il chiarimento arriva dalla corte di cassazione che ha accolto il ricorso di un uomo, reo di avere omesso il regolare versamento del mantenimento, precisando che l'art. 3 della legge n. 54 del 2006 si applica anche nel caso di violazione degli obblighi di natura economica che siano stati previsti da provvedimenti giurisdizionali deliberati in tempi precedenti. 

In merito a ciò va ricordata anche una pronuncia della Corte a sezioni unite, la n. 23866 del 31 maggio 2013, che ha risolto un  contrasto interpretativo "in merito alla questione dell'applicabilità quoad poenam del comma primo ovvero del comma secondo dell'art. 570 codice penale all'ipotesi di violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile di cui all'art. 12-sexies legge n. 898 del 1970" e ha stabilito che "il rinvio all'art. 570 cod. pen. effettuato dall'art. 12-sexies cit. deve intendersi riferito alle pene alternativamente previste dal comma primo della disposizione codicistica". Nella stessa sentenza le Sezioni unite hanno anche precisato che il delitto previsto dall'art. 12-sexies legge 1° dicembre 1970 n. 898 è procedibile d'ufficio.

L'inadempimento non grave esclude l'applicazione dell'art. 570 c.p. e' ovvio che sarà il giudice a valutare se il comportamento dell'obbligato sia idoneo o meno ad essere valutato come inadempimento mentre sarà  onere dell'avente diritto provare il contrario. 

1) art. 570 codice penale, rubricato "Violazione degli obblighi di assistenza familiare", stabilisce che:
"Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore  o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti  o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

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