di Paolo M. Storani - Campeggia da un paio di settimane sul pur prestigioso portale Lider-Lab della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa un articolo dedicato alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 1762 del 28.1.2014, inserito il 17 febbraio 2014 da Corinna Daini ed intitolato Ancora sul 'danno esistenziale': la Cassazione ribalta la propria posizione dopo pochi giorni. Il riferimento esplicito è a Cass. 1361/2014: le due pronunce vengono poste sullo stesso piano anche se quest'ultima è un autentico trattato sul risarcimento del danno non patrimoniale.
Già il preambolo dell'autrice lascia sconcertati: all'esordio si legge che tale pregiudizio consisterebbe nel "pregiudizio al fare reddituale del soggetto leso". Ciò ha attirato la nostra attenzione perché è un'asserzione manifestamente fallace; ma non basta.

Nel periodo che segue tale affermazione erroneamente si sostiene: "ebbene, con esplicito richiamo al principio di unitarietà del danno non patrimoniale sancito dalle Sezioni Unite nel 2008, la pronuncia in esame ribadisce fermamente la irrisarcibilità del 'danno esistenziale'." E se nel primo punto si poteva pensare ad un errore di battitura, qui decisamente non ci siamo e dobbiamo piuttosto rilevare un fuorviante svarione di lettura della peraltro poco significativa e routinaria pronuncia che ha riguardato Italiana Assicurazioni S.p.A.; nel contesto del pezzo, costantemente ed assiduamente presente in questi ultimi giorni sulla homepage del sito giuridico (abbiamo, infatti, atteso a lungo prima di pubblicare le presenti considerazioni, con il massimo rispetto per quel portale giuridico e prefigurando che si sarebbe posto rimedio in breve tempo alla evidente erroneità del messaggio informativo che si ingenera nel pubblico dei visitatori), si tende a svilire l'importanza epocale della sentenza del S.C. di appena cinque giorni prima, la n. 1361 del 23 gennaio 2014, pronuncia che, con un autentico miracolo editoriale, Paolo Russo è riuscito ad inserire nel bel volume collettaneo (appena uscito: 27 febbraio 2014) che ha curato per i tipi di UtetGiuridica, I danni esistenziali, nell'ambito del "Diritto Italiano nella Giurisprudenza" a cura di Paolo Cendon.

Oltretutto, la compresenza in entrambi i collegi della Sezione Terza di ben tre componenti, vale a dire il Presidente Libertino Alberto Russo ed i Consiglieri Luigi Alessandro Scarano, artefice proprio della n. 1361/2014, e Raffaella Lanzillo, porterebbe - intendendo seguire il messaggio neanche troppo subliminale proveniente dall'articolo di Daini - ad arguire una cosa che assolutamente non è: vale a dire che la Suprema Corte è in preda ad un revirement schizofrenico e tre dei suoi componenti non sono d'accordo nemmeno con sé stessi!
Non soltanto i Magistrati di Piazza Cavour non sarebbero d'accordo neppure con sé stessi, ma la loro opinione sarebbe talmente volubile ed instabile da mutare radicalmente nel rapidissimo volgere di una settimana!

In realtà, anche se le Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, riprendendo talune argomentazioni tratte dalle sentenze n. 15022/2005 e n. 23918/2006, hanno affermato che la categoria dei danni non patrimoniali è generale e non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate, nelle susseguenti pronunce il danno esistenziale, talvolta definito a mo' di perifrasi, è stato più e più volte correttamente risarcito proprio in virtù del principio dell'integralità della riparazione del danno.

Curioso, poi, un passo che si legge nella parte finale del pezzo: "è certo in ogni caso che il dibattito sulla configurabilità e risarcibilità del 'danno esistenziale' nel nostro ordinamento risulta ad oggi ancora aperto".

La chiusa è "non c'è pace tra gli ulivi".

Il commento, ch'è in pratica ben più lungo della parte motivazionale della pronuncia che aspira a chiosare, non coglie minimamente nel segno.

Il danno esistenziale non è irrisarcibile come sostiene l'autrice del contributo che appare su Lider-Lab. Si dimentica o si trascura che al punto 3 della sentenza (che in realtà dovrebbe essere contraddistinto con il 4 nella progressiva numerazione della motivazione del Supremo Collegio) testualmente si legge: "in forza del principio di unitarietá del danno non patrimoniale ...è ormai acquisito ...che non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di 'danno esistenziale' ...Nella specie i giudici di merito hanno già provveduto a determinare il danno ex art. 2059 c.c.; in particolare la sentenza impugnata ha evidenziato che il Tribunale aveva rafforzato la liquidazione del danno morale con una ulteriore erogazione correlata alla particolare intensità della sofferenza e dell'incidenza psicologica del trauma su un ragazzino in età di sviluppo e privo dell'equilibrio della persona adulta"; quest'ultimo passo si riferisce al punto 4 (che dovrebbe essere il 5, stante la duplicità del 3) dei motivi della decisione.

Orbene, in sintesi: il Tribunale di Alessandria aveva già liquidato qualcosa che era un appesantimento del danno morale imputandolo alla compromissione di aspetti esistenziali (il mio Amico, nato nella ex DDR, a Magdeburgo, Gino Michele Domenico Arnone lo definisce, in una brillante mail che mi ha inviato pochi giorni fa, il dasein heideggeriano) e, quel che maggiormente rileva, il ricorrente vede rigettato il ricorso perché non aveva offerto nell'ambito del giudizio di merito l'indispensabile allegazione e non aveva dato la prova di quel che lamentava: "d'altra parte - è la frase finale della motivazione di Cass. 1762/2014 che precede il rigetto del ricorso oltretutto inammissibile - il ricorrente non ha addotto, e tanto meno riferito testualmente, di avere sottoposto alla valutazione del giudice di appello le genericamente asserite 'precise circostanze comprovanti l'adozione di scelte di vita diverse da quelle che sarebbero state seguite in assenza dell'evento dannoso".

In conclusione, contrariamente a quanto opina l'autrice Corinna Daini sulla homepage del sito Lider-Lab, che pure ha creato in collaborazione con l'ISVAP, oggi IVASS, "L'Osservatorio sul Danno alla Persona", coordinato dal Prof. Comandè, il 28 gennaio 2014 l'Estensore di Cass. 1762/2014, Cons. Maurizio Massera, non smentisce e non ribalta alcunché di quel che categoricamente aveva affermato Cass. 1361/2014 appena cinque giorni prima, vale a dire il 23 gennaio 2014.

Cogliamo, infine, l'occasione per ricordare che, stando all'assunto delle Sezioni Unite di San Martino 2008, non sarebbe più dato discorrere neppure del danno biologico e del danno morale quali autonome categorie. Non soltanto, quindi, "di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere" (Cass., Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26972 e seguenti, Est. Roberto Preden). Seguendo la tesi accampata nel contributo in commento verrebbe smentito anche il passo delle medesime Sezioni Unite che scolpisce nel granito il concetto che "il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre". Un principio che ci sentiamo di condividere in pieno.
Nei prossimi giorni torneremo in argomento con il commento di Cass. 1361/2014, sul quale segnaliamo, a tacer di altri parimenti significativi, il prezioso contributo apparso su www.personaedanno.it a firma di Patrizia Ziviz, intitolato Ogni cosa è illuminata, pubblicato in data 12 febbraio 2014.
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