di Marco Massavelli - La mancata indicazione nel verbale del minimo e del massimo edittale della sanzione, prevista dal codice della strada, da comminare, sono irrilevanti rispetto a un quantum sanzionatorio che dovrà essere applicato dal prefetto, al quale possono essere formulate le deduzioni del caso, ed il cui provvedimento è impugnabile nei modi di legge.

E' il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile con la sentenza 26 febbraio 2014, n. 4575.


In relazione al contenuto del verbale di accertamento di violazione alle norme del codice della strada, l'articolo 383, regolamento di esecuzione c.d.s., al comma 2, precisa che l'agente accertatore, in fase di contestazione e verbalizzazione della violazione commessa deve "fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo". L'articolo 202, codice della strada, ai commi 3 e 3-bis, individua le violazioni previste dal medesimo codice, per le quali non è consentito il pagamento della sanzione in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento.

Per tali violazioni, si precisa, il verbale di contestazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni. "3 Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé: in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.

3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni".

Il prefetto emetterà, così, apposita ordinanza, con la quale ingiungerà al trasgressore/obbligato in solido, il pagamento della sanzione, in un ammontare stabilito tra il minimo e il massimo edittale previsto dalla norma violata.

 

Tale ordinanza-ingiunzione è il titolo esecutivo per l'eventuale iscrizione al ruolo della sanzione non pagata entro il termine prescritto dal prefetto. Da quanto detto, si evince, quindi, in conformità a quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, che sul verbale di accertamento di violazione amministrativa del codice della strada, per la quale non sia prevista la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione, non è elemento essenziale dell'atto l'indicazione della sanzione, nel minimo e nel massimo edittale previsti dalla norma violata. Il ricorso può essere accolto solo nel caso in cui si possa ravvisare una violazione del diritto di difesa del trasgressore: secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, come ribadito dalla sentenza in commento, nel caso di mancata indicazione nel verbale del minimo e del massimo edittale della sanzione, prevista dal codice della strada, nessuna violazione del diritto di difesa può essere ravvisata, determinando, in tal modo, il rigetto dell'eventuale ricorso presentato dall'interessato.

 

Anche nel diverso caso della contestazione immediata di una violazione, dal cui verbale di accertamento non si comprenda chiaramente la sanzione da pagare, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, non può ravvisarsi una violazione del diritto di difesa, in quanto l'interessato ha ogni ulteriore possibilità di conoscere la cifra esatta da pagare, a titolo di sanzione, consultando la norma violata.

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