di Raffaella Diviccaro
 La questione della qualificazione giuridica della posizione del vincitore di concorso assume particolare importanza laddove si tratta di stabilire la forma di tutela giurisdizionale esperibile dal soggetto vincitore che non sia stato assunto, per esempio in caso di revoca dell'intera procedura concorsuale.

Una prima tesi propende per riconoscere un interesse legittimo all'assunzione: secondo la sentenza del Tar Campania n. 3868 del 2011, sez. II, il singolo vincitore di concorso riveste una posizione che può essere qualificata come interesse legittimo all'assunzione. Pertanto, l'assunzione del vincitore di un concorso a pubblici impieghi, in quanto manifestazione della potestà organizzatoria dell'amministrazione datrice di lavoro, non costituisce di per sé un  obbligo giacchè, se nelle more del completamento del procedimento amministrativo concorsuale sopravvengono circostanze preclusive di natura normativa (per esempio un blocco generalizzato delle assunzioni), organizzativa( per esempio, riordino delle dotazioni organiche) o anche solo finanziaria ( per esempio, per difetto di copertura), la Pubblica Amministrazione può paralizzare o, se del caso, anche annullare la procedura stessa, salvo l'ovvio controllo giurisdizionale sulla congruità e la correttezza delle scelte in concreto operate.

In tal senso, l'amministrazione potrebbe non procedere all'assunzione del vincitore allorquando: l'assunzione sia impedita da una norma sopravvenuta o in generale da un factum principis, con il solo limite della presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse( Con. Stato sez. V, 19 marzo 2001 n 1632); sia venuta meno la necessità o la convenienza della copertura del posto messo a concorso ( Tar Abbruzzo, Pescara, 28 agosto 2003, n. 779).

Una seconda tesi, sostenuta dalla giurisprudenza ordinaria, è ferma, al contrario, nel configurare la posizione giuridica del vincitore, quale vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione.

L'espletamento della procedura concorsuale, con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, fa nascere nel candidato utilmente collocato il diritto soggettivo all'assunzione, a nulla rilevando l'apposizione al provvedimento di una clausola con la quale l'amministrazione si riservi il potere di decidere se procedere o meno alle assunzioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell'art 1355c.c.( condizione meramente potestativa) perché subordinante l'obbligo di assunzione alla mera volontà dell'amministrazione medesima.

La Cassazione civile con sentenza n. 9807 del 2012 ha chiarito che l'approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da essa discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione e, per l'amministrazione che ha indetto il concorso, l'obbligo correlato, quest'ultimo soggetto al regime di cui all'art. 1218 c.c.; sicchè, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile.

Da ultimo va precisato che il Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 25 febbraio 2011, n 573, ha affermato che la cognizione della domanda, avanzata dal candidato vincitore del concorso, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione", mentre solo quando la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art 63, comma 1.



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