di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 3802 del 18 Febbraio 2014. Quid iuris se il notaio, intimato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza all'esibizione di particolare documentazione, rifiuta la stessa contestando, in caso contrario, violazione del diritto alla privacy del proprio cliente? La Suprema Corte ha ritenuto legittima l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento, poiché l'emanazione di tali tipi di ordini rientra nei poteri di vigilanza esercitati dai Consigli notarili. Ciò poiché si tratta di funzioni pubbliche espressamente riservate; e commette infrazione il notaio che, nell'esercizio di tale pubblica funzione, non ottempera all'ordine impartito. Sia il notaio che il Consiglio sarebbero dunque soggetti pubblici, e l'invio di documentazione inerente l'esercizio di tali funzioni rientra nel campo della trasmissione di dati tra soggetti pubblici, non sottoponibili a normativa privacy. Nel caso in oggetto il notaio coinvolto si è rifiutato di trasmettere alcune fatture inerenti atti oggetto di esame da parte del Consiglio. Condannato sia in primo che in secondo grado alla sanzione disciplinare sopra riportata, l'interessato ha proposto ricorso in Cassazione.


La Suprema Corte conferma che il potere esercitato dal Consiglio notarile non è di natura ispettiva, bensì di vigilanza sull'attività svolta dai notai; "attività questa che certamente rientra nelle attribuzioni dei Consigli notarili, in quanto collegate alle funzioni pubbliche loro riservate". Si tratterebbe di "atti strumentali che non presentano profili di illegittimità" poiché appunto pienamente rientranti nella trasmissione e nell'uso legittimo tra soggetti pubblici così come previsto sia dalla legge professionale notarile che dal d.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (normativa privacy). Il ricorso è rigettato.


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