di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 3915 del 19 Febbraio 2014. La causa vertente sulla liquidazione del compenso all'avvocato per prestazioni giudiziali deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale; in caso contrario, ex art. 50quater c.p.c. - il quale a sua volta rinvia all'art. 161 c.p.c. - la decisione è nulla. Questo l'importante principio enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza in oggetto. Nel caso di specie una società, condannata in primo grado dal Tribunale in composizione monocratica al pagamento dei compensi dovuti al proprio legale per prestazioni di carattere giudiziale - attraverso l'emissione di ordinanza ex art. 702ter c.p.c. (ordinanza emessa a seguito di procedimento sommario di cognizione) - ha proposto ricorso per saltum in Cassazione affidandosi ad un unico motivo di diritto: violazione di legge, dunque nullità radicale della sentenza impugnata.


"L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50quater c.p.c. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione". La Suprema Corte si pronuncia direttamente in sezione filtro, in camera di consiglio, data la manifesta fondatezza del ricorso e annulla la sentenza impugnata rinviandola al giudice di merito, in diversa composizione.


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