di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 3998 del 19 Febbraio 2014. Al fine di far guadagnare alla sentenza ecclesiastica piena efficacia nell'ordinamento italiano, i Patti Lateranensi - così come modificati dagli "accordi di Villa Madama" del 1984 - richiedono che la Corte d'Appello territorialmente competente esamini la sentenza

interessata al fine di individuarne eventuali incompatibilità sulla base degli articoli 796 e 797 cod. proc. civ., oggi abrogati ma pur sempre efficaci in questa particolare circostanza. Nel caso di specie la Cassazione chiarisce quali siano gli effetti, sul processo di separazione personale in corso, dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza ecclesiastica confermante la nullità del matrimonio concordatario. Nel caso di specie tale pronuncia ecclesiastica è intervenuta nelle more del giudizio d'appello; e il marito, già condannato al versamento dell'assegno periodico di mantenimento, ha contestato in Cassazione che il giudice del merito potesse adottare tale decisione in presenza di sentenza di nullità matrimoniale. Ogni statuizione in questo senso sarebbe stata travolta dall'effetto del passaggio in giudicato di tale sentenza.


In particolare secondo la Suprema Corte "il passaggio in giudicato, in pendenza del giudizio di separazione dei coniugi, della sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza

ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti, fa venire meno il vincolo coniugale e, quindi, fa cessare la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale e alle correlate statuizioni circa l'addebito e l'assegno di mantenimento, adottate nel processo e non ancora divenute intangibili". Tali statuizioni richiedono infatti, come presupposto essenziale, la validità del matrimonio contratto; dunque il venir meno a monte di tale vincolo comporta una nullità radicale di tutti i rapporti. Rimane potere discrezionale del giudice di merito il compensare completamente o parzialmente le spese di lite proprio per il verificarsi di circostanze particolari che giustifichino la decisione.



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