di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 3900 del 19 Febbraio 2014. La differenza sostanziale tra società di persone e di capitali è che, mentre nel secondo vi è una "spersonalizzazione" dei soci - i quali restano vincolati al rischio d'impresa soltanto per la quota investita - nel primo tipo societario, al contrario, normalmente i soci rispondono ai creditori, oltre che col patrimonio d'impresa, anche con quello personale (salvo specifiche forme sociali che escludono la responsabilità personale di talune categorie di soci). Le differenti tipologie sociali sono regolate in diverse parti del codice civile e, correlativamente, anche il potere assegnato agli amministratori dell'una o dell'altra è differente.


Il caso di specie verte circa la concessione di fideiussione e ipoteca da parte di una società di persone a favore di un'altra, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Si tratta di capire se la concessione di tali garanzia rientrasse nei poteri di un amministratore di società in accomandita semplice.

La Suprema Corte conferma che tra gli atti di competenza dell'organo gestionale "non vi sono solo gli atti di ordinaria amministrazione, ovvero gli atti conservativi, ma anche quelli dispositivi, se configurano strumenti per la realizzazione degli scopi perseguiti dalla società e siano di conseguenza riconducibili all'oggetto sociale". Dunque tra i poteri dell'amministratore di una società di persone "rientra anche la concessione di fideiussioni per i debiti di una società i cui scopi non siano connessi con quelli della società concedente". Ciò che il giudice del merito dovrà verificare, caso per caso, è se la condotta mantenuta dal rappresentante della società, in quella specifica circostanza, abbia potuto provocare nella controparte il ragionevole convincimento di trovarsi di fronte a un soggetto effettivamente dotato di poteri di rappresentanza.


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