di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 3221 del 12 Febbraio 2014. E' legittima la delibera assembleare, approvata a maggioranza e non all'unanimità, che scorpora un immobile per attribuirlo ad altra porzione condominiale ai fini del riparto delle spese? La delibera, nello specifico, contemplava la separazione di un box auto da una scala per attribuirlo ad altra scala del fabbricato. Impugna tale delibera un condomino, lamentando illegittimo aumento delle spese a proprio carico, giungendo a proporre ricorso in Cassazione.

Secondo la Suprema Corte "nel condominio l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, come quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale" ed è dunque applicabile al caso di specie l'art. 1136 cod. civ., secondo comma. Non vi sarebbe nemmeno violazione dell'art. 1123 cod. civ. poiché la norma non regola "le concrete modalità di determinazione dei millesimi"; i millesimi sono infatti espressione del valore di ogni piano o porzione di piano; la scissione del box, convertito in rispettivi millesimi, può essere correttamente ritenuta azione per cui sia sufficiente la maggioranza semplice. Infine, "nel caso di un edificio con più scale le spese per la manutenzione delle scale sono ripartite tra il gruppo dei condomini che ne trae utilità e non risulta che tale criterio sia stato violato". Essendo stato concretamente applicato questo principio cardine, il ricorso viene rigettato.


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