di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 1777 del 28 Gennaio 2014. E' possibile irrogare il licenziamento per giustificato motivo per periodi protratti di malattia, giorni di effettiva assenza del dipendente, tali per cui sia resa impossibile l'utile prosecuzione del rapporto di lavoro. E' quanto ha statuito la Suprema Corte nella sentenza in oggetto. Nel caso di specie un dipendente comunale veniva licenziato per assenteismo. Riconosciuta la non tempestività della notifica della sanzione per violazione del preavviso, stabilito per legge, e reintegrato in primo grado, il giudice d'appello riformava la sentenza decidendo per la legittimità del licenziamento. L'interessato proponeva dunque ricorso in Cassazione.


Nello specifico, la Cassazione ritiene che lo stato di malattia: non preclude l'irrogazione del licenziamento per giusta causa

, "non avendo ragion d'essere la conservazione del posto durante la malattia in presenza di un comportamento che non consente la prosecuzione neppure temporanea del rapporto"; sospende contemporaneamente il decorso del periodo di preavviso nel licenziamento per giustificato motivo. Quindi il licenziamento, giustamente irrogato per eccessivo computo di assenze del dipendente, è sì efficace; ma guadagna tale efficacia solo al rientro del soggetto dalla malattia. Il comune non ha violato alcun termine di preavviso proprio perchè, per giurisprudenza costante, lo stato di malattia ha l'effetto di sospendere tale termine, decorrendo lo stesso nuovamente una volta che il dipendente riprende il servizio. Il ricorso dell'interessato è infondato ed è rigettato dalla Suprema Corte, la quale conferma la legittimità del licenziamento.


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