Il presente articolo è stato pubblicato in data 9 gennaio 2014 sul sito web "Giurisprudenza Penale" (Filippo Lombardi, "Versari in re illicita e rispetto della regola cautelare", www.giurisprudenzapenale.com/versari-re-illicita-e-rispetto-della-regola-cautelare/).
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MASSIMA - Cassazione Penale, sez. IV, 13 dicembre 2013 (ud. 7 febbraio 2013), n. 50557.
La morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente, sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) nonché la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale.


ABSTRACT

La tematica della compatibilità tra versari in re illicita e necessario rispetto della regola cautelare provoca da tempo diatribe in dottrina ed in giurisprudenza.

Con la sentenza in commento i giudici di Legittimità confermano l'orientamento secondo cui, in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, l'agente, pur coinvolto in un fenomeno criminoso "a monte", è contemporaneamente tenuto al rispetto di una regola cautelare di derivazione sociale per evitare eventi non preventivati.
Prendendo le mosse da tal principio di diritto, l'autore analizza le giustificazioni logico-giuridiche ad esso sottese e, animato da una prospettiva di coerenza sistemica, confronta l'impostazione prescelta in tema di art. 586 c.p. con la difforme concezione alla base del delitto preterintenzionale, tentando di fornire spunti utili al superamento della stessa e ad una omogeneizzazione - in punto di accertamento dell'elemento soggettivo - di tutte le fattispecie in cui vi sia difformità (nel senso più ampio) tra voluto e realizzato.

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