di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 687 del 15 Gennaio 2014. Danno morale e danno biologico sono entrambi aspetti del più vasto istituto del danno non patrimoniale, così come previsto dall'art. 2059 codice civile; esso può essere liquidato dal giudice in via equitativa, prendendo in considerazione le circostanze del caso, ma non può in alcun modo essere sottoposto a duplicazione, vietata dall'ordinamento.


Nella sentenza esaminata si verifica un caso di mobbing: a seguito delle ripetute costrizioni imposte ad un dipendente pubblico (nella specie un'addetta alla biblioteca comunale, costretta all'inattività in luoghi ormai in disuso - sicuramente non giustificata da evidenti ragioni di servizio - aveva sviluppato una sindrome ansioso-depressiva) lo stesso promuove azione avverso l'amministrazione di riferimento, ottenendo il riconoscimento delle proprie ragioni ed il conseguente risarcimento del danno. Ottenuto esito sfavorevole sia in primo che in secondo grado, l'amministrazione ricorre in Cassazione affidandosi a diverse motivazioni, tra le quali la presunta duplicazione di risarcimento operata dal giudice del merito.


La Suprema Corte ricorda quale sia l'orientamento prevalente, ormai consolidato, inaugurato recentemente dalla Corte stessa: "alla stregua del diritto vivente segnato dall'arresto delle Sezioni Unite civili del 2008, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva, e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento dell'anzidetta liquidazione". Di conseguenza, "il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale

, ecc.) che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie". Il ricorso è dunque accolto limitatamente a tale motivazione, con conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata.


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