Ancora una volte la Cassazione è chiamata a pronunciarsi in materia di figli e del loro affidamento a genitori separati.

La vicenda, per verità, trae origine dal ricorso avanzato da una madre avverso la sentenza del Tribunale dei minori di Roma, il quale - a seguito dell'avvenuta separazione tra i due coniugi- disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento dello stesso presso la casa materna, ma con diritto di visita spettante all'altro genitore.

La donna - madre del bambino - contestava la violazione della tutela del minore, in quanto il giudice del primo grado non aveva tenuto conto del fatto che il padre, al quale si riconosceva il diritto di visita, era stato già sottoposto a procedimento penale per presunti abusi sessuali compiuti in danno del bambino. Tale circostanza,- aggiungeva la donna -  contrasta con l'interesse superiore del minore e, anzi, -" ritenere il contrario rivela una maggiore attenzione alla tutela dell'adulto che non quella del minore, il quale richiederebbe, invece, di attendere l'esito del procedimento penale prima di disporre la ripresa dei rapporti, per non esporre il bambino al rischio di incontrare chi ne ha abusato e all'eventualità di una nuova interruzione dei rapporti stessi, in caso di condanna del padre, dopo averli forzatamente e dolorosamente riattivati".

Giunti dinanzi alla Corte d'Appello competente, la vicenda veniva decisa in maniera conforme al primo grado.

E' confacente all'interesse del minore - diceva la Corte  - la ripresa dei rapporti con la figura paterna, interrotti da più di quattro anni, senza attendere la conclusione- prevedibilmente non vicina- del procedimento penale a carico del genitore, dato il rischio che l'ulteriore indugio renda impossibile il ripristino della relazione tra i due, con grave danno per il minore.  (…) Con ciò - tuttavia - senza escludere l' applicazione - in attesa di definizione del procedimento - di opportune cautele, e, "non potendosi escludere, attraverso un sostegno terapeutico, il recupero della genitorialità pur nell'eventualità che risultino accertati gli episodi ascritti".

La Cassazione, -chiamata a decidere sull'unico motivo di doglianza dedotto dalla madre,  conferma, con la sentenza 372/201 del 10 gennaio 2014, la decisione della Corte d'Appello di Roma, con la motivazione che "ulteriori  indugi comporterebbero la definitiva irrecuperabilità della relazione padre-figlio, con conseguente grave danno per quest'ultimo .(..) Questo,  il senso della decisione dei giudici dell'Appello". 

Dott.ssa Sabrina Caporale - sabrinacaporale87@gmail.com - tel. 329/3837427
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