Il danno biologico ed esistenziale è escluso proprio dalla volontarietà e non obbligatorietà della prestazione resa; mentre, quanto al primo, esso va provato mediante allegazioni fattuali.

 Questo è quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 26398 del 26 novembre 2013.

La vicenda era stata sollevata da due dipendenti (nella specie, due autisti) dell'Azienda Mobilità Trasporti SpA, i quali - ciascuno con proprio ricorso - lamentavano di aver  prestato la propria attività lavorativa anche nei giorni dedicati al riposo settimanale e, nonostante  il fatto che "il ciclo lavorativo delineato negli accordi collettivi aziendali prevedesse turni basati su cinque giorni di servizio ed un giorno di riposo". Gli stessi lamentavano, altresì, la circostanza di aver prestato, ulteriormente, servizio per più di sei giorni consecutivi, a seguito dei riposi lavorati nel medesimo periodo.

Il tutto legittimava - a detta dei ricorrenti -  la richiesta di condanna della Azienda convenuta - propria datrice di lavoro -  al  risarcimento dei danni da loro patiti per i periodi di lavoro effettuati nei giorni di riposo, oltre al risarcimento del maggior danno derivante dalla perdita del riposo medesimo.

Ebbene, già il giudice del primo grado concludeva per il rigetto della domanda come appena enunciata, salvo prevedere per questi utlimi, il pagamento delle indennità previste dall'art. 14 dell'Accordo Integrativo del 1997.

Allo stesso modo si esprimeva la Corte d'Appello di Genova.

"In base alle acquisite risultanze probatorie era risultato che la prestazione di lavoro da parte degli autisti AMT nelle giornate destinate al riposo periodico era sempre stata basata su criteri di preventiva disponibilità e di pieno consenso da parte dei conducenti, che rispondevano volontariamente ad un interpello sulla loro disponibilità diramato dal controllore dell'autorimessa; pertanto, anche a ritenere la illegittimità delle prestazioni espletate, le uniche conseguenze non potrebbero essere che quelle stabilite dall'art. 2126 c.c. e, cioè, la remunerazione del lavoro svolto e non già il risarcimento dei danni, che non potrebbero ascriversi a esclusiva responsabilità aziendale; né tanto meno poteva dirsi integrato un comportamento colposo del datore di lavoro sulla base dell'art. 2087 c.c., quello cioè che obbliga il datore di lavoro a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, poichè un tale obbligo di intervento avrebbe potuto configurarsi solo nel caso in cui le prestazioni (ritenendosi per l'id quod plerumque accidit che una sola prestazione o poche prestazioni non siano di per sè idonee a determinare danno alcuno, tanto più se la prestazione è richiesta dal lavoratore) fossero state in numero tale da imporgli il doveroso controllo richiesto dalla citata disposizione".

A contrario, le prestazioni effettuate - aggiungevano i giudicanti -  ossia quelle riferite  " ai periodi consecutivi di lavoro superiori a sei giorni, dovevano considerarsi dei tutto sporadiche tenuto conto del numero di volte in riferimento all'anno e del numero complessivo delle prestazioni nei dieci anni".  (…)

Nessuna responsabilità contrattuale, dunque, può imputarsi all'azienda datrice di lavoro e  nessun danno può conseguentemente, essere risarcito. 

Ai due ricorrenti, spetta semmai il solo pagamento delle ore effettivamente lavorate, con la maggiorazione per il lavoro eseguito nei giorni festivi, secondo la contrattazione collettiva - cosa che, peraltro, l'Azienda di Mobilità e Trasporti SpA aveva già a suo tempo provveduto a fare.

Così la Corte di Cassazione rigettava il ricorso con condannava dei ricorrenti alla refusione di tutte le spese di giudizio.

Dott.ssa Sabrina Caporale - sabrinacaporale87@gmail.com - tel. 329/3837427
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