Guida alla disciplina dell'arresto, della fermata e della sosta dei veicoli nel codice della strada e nella giurisprudenza con fac-simile di ricorso al prefetto e al giudice di pace
di Raffaele Vairo - L'arresto, la fermata e la sosta dei veicoli corrispondono al concetto di sospensione o interruzione della marcia dei veicoli. La disciplina delle singole situazioni è dettata dagli articoli 7, 157, 158 e 159 del codice della strada.

L'arresto

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L'arresto si verifica se l'interruzione della marcia dei veicoli è dovuta ad esigenze della circolazione.

La fermata

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Con fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata.

Durante la fermata il conducente deve essere sempre presente e pronto a riprendere la marcia e, in ogni caso, bisogna aver cura di evitare di arrecare intralcio alla circolazione.

La sosta

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La sosta corrisponde alla sospensione della marcia del veicolo per un tempo prolungato, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.

La sosta di emergenza

Per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria o per malessere del conducente o di un passeggero.

Salvo diversa segnalazione, il veicolo, in caso di fermata o di sosta, deve essere collocato il più possibile al margine destro della strada.

Dunque, la sospensione della marcia dei veicoli è consentita a condizione che non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione.

In tutti i casi in cui la sosta costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione può essere disposta la rimozione del veicolo che, comunque, deve essere prevista da apposita segnaletica verticale (divieto di sosta . zona rimozione forzata).

Il parcheggio

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Il parcheggio può essere realizzato solo in un'area o infrastruttura fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

L'art. 7, comma 1 lett. f), del codice stradale consente alle Amministrazioni comunali di "stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane".

Tali aree sono individuate da apposito segnale di indicazione.

Divieto di fermata, di sosta e di parcheggio

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I divieti devono essere segnalati da appositi segnali.

Ai sensi dell'art. 39 cds la segnaletica deve essere predisposta, previa apposita delibera, dagli enti proprietari della strada. Per quanto concerne i Comuni, la decisione di istituire i divieti in questione spetta alla Giunta Municipale. La relativa delibera deve essere, come tutti gli atti amministrativi, motivata secondo i principi generali, con il ragionevole e ponderato apprezzamento della scelta operata, in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza del traffico e degli utenti, essendo il provvedimento suscettibile di controllo in sede giurisdizionale anche sotto il profilo dell'eccesso di potere (Cass. civile, sez. un., n. 116/2007; Cass. civile, sez. II, n. 22894/2007)[1].

Secondo la Cassazione (Cass. civile, sez. VI, n. 14980/2013)[2] è onere del presunto trasgressore, che proponga opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione, dedurre e dimostrare le ragioni dell'asserita illegittimità della delibera municipale. A parere di chi scrive, invece, il giudice, atteso che la disciplina del procedimento di opposizione consente al ricorrente di stare in giudizio senza l'assistenza del difensore, può, d'ufficio, sindacare, al fine di disapplicarlo, "il provvedimento cosiddetto presupposto, quello cioè integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione, ma tale sindacato, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, deve restare circoscritto alla legittimità e, pertanto, può implicare un controllo sulla rispondenza delle finalità perseguite dall'amministrazione con quelle indicate dalla legge…" (GdP Pordenone, 9 ottobre 2010).

Parcheggio a pagamento

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I Comuni possono stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane (art. 7, comma 1, lett. f), del codice della strada). Nel decidere in merito devono osservare alcune limitazioni.

1. In generale, qualora assumano l'esercizio diretto del parcheggio o lo diano in concessione o dispongano l'installazione dei dispositivi di controllo della durata della sosta, i Comuni devono riservare un adeguato spazio a parcheggio libero e, cioè, a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta[3]

2. Tale obbligo (individuazione di uno spazio a parcheggio libero) non sussiste: a) per le zone definite aree pedonali a norma dell'art. 3 del codice della strada; b) per le zone a traffico limitato; c) per le zone definite "A" ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; d) per le altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta Municipale nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

Della questione relativa all'individuazione e delimitazione delle zone di particolare rilevanza urbanistica si è occupato recentemente il Consiglio di Stato (CdS, sez. IV, 04.12.2013, n. 5768 in Diritto e Giustizia) il quale ha evidenziato che, nel caso sottoposto al suo esame, la delibera giuntale era ben motivata con riferimenti al P.G.T.U., ritualmente approvato dagli organi competenti, nel quale erano indicate esigenze di tutela ambientale dell'inquinamento acustico ed atmosferico.

In particolare, sempre ad avviso del CdS (Consiglio di Stato), la particolare rilevanza urbanistica può legittimamente essere individuata:

1) nelle zone caratterizzate dalla presenza di attività del terziario e in quelle limitrofe agli assi collettori del trasporto pubblico in grado di servire almeno 5000 passeggeri/ora (e, pertanto, costituiscono attrattori della sosta e generano particolari condizioni di traffico);

2) nelle zone la cui rete stradale ha una presenza di attività commerciali e del terziario concentrate o che superino le 50 unità per Km di viabilità, nonché nei luoghi prossimi a strutture per manifestazioni di spettacolo, sport, ecc. di valenza urbana e pertanto costituiscono attrattori della sosta e generano particolari condizioni di traffico;

3) nelle aree in cui si trovano resti di carattere storico e monumentale che attraggono una notevole massa di veicoli provenienti da tutta la città.

Le sanzioni

Le sanzioni in materia di sosta vietata dei veicoli sono previste dal codice della strada agli artt. 7, 157 e 158; con riferimento ai parcheggi a pagamento, disciplinati, in particolare, dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, esistono principalmente due diverse categorie di sanzioni:

1. la sanzione prevista per la sosta vietata così come indicata nell'art. 7, n. 15, del nuovo codice della strada, il quale sancisce che "Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 99 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione";

2. la sanzione prevista per la sosta vietata così come indicata nell'art. 157, n. 6, del nuovo C.d.S., il quale sancisce che nei luoghi ove "la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione".

Chiunque viola la sopraindicata disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41,00 a € 168,00.

Natura giuridica dell'istituzione del parcheggio a pagamento

Secondo il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l'eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure jure privatorum a tutela del diritto patrimoniale dell'ente proprietario o concessionario.

Pertanto, "…la sanzione di cui all'art. 7 c. 15 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) si applica nel caso in cui la sosta sia vietata ovvero limitata nel tempo regolamentata secondo la categoria dei veicoli.

Qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorchè assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7 c. 15.

In conclusione:

a) se la sosta viene effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all'art. 7 c. 14 del Codice;

b) se viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l'orario di competenza, non si applicano le sanzioni ma si dà corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell'art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997[4].

Rimedi

L'utente della strada che ritenga di essere stato ingiustamente sanzionato per parcheggio abusivo può proporre ricorso al Prefetto del luogo dell'accertamento della violazione o, in alternativa, opposizione al Giudice di Pace.

E' utile ricordare che: a) scelta una via, non è possibile utilizzare lo strumento del ricorso alternativo; b) comunque, se si sceglie di proporre ricorso al Prefetto, il ricorrente ha sempre la possibilità di utilizzare lo strumento dell'opposizione giurisdizionale (opposizione avanti il Giudice di Pace) avverso l'ordinanza-ingiunzione prefettizia che abbia respinto il ricorso.

Proponiamo formule di ricorso al Prefetto e di opposizione avanti il Giudice di Pace.

Fac-simile ricorsi al prefetto e al giudice di pace

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Al Prefetto di

PORDENONE

Oggetto: ricorso avverso il verbale n. 00000, elevato dalla Polizia Stradale di Pordenone in data 00000 per asserita violazione dell'art. 157, comma 6, del codice della strada.

Il sottoscritto Giulio Pallino (codice fiscale: ……….), nato il 03.06.1960 a Perugia e residente a Torino, via……….n……, quale prorpietario e conducente dell'autovettura Fiat targata………. e parcheggiata in Pordenone, via……….. propone

OPPOSIZIONE

avverso il verbale di accertamento n. 00000, elevato dalla Polizia Stradale di Pordenone in data……..per asserita violazione dell'art. 157, comma 6, del codice della strada, in quanto è stato omesso il pagamento del ticket. Orbene, il ricorrente non ha provveduto al pagamento del ticket per assenza nelle immediate vicinanze non vi sono aree destinate a parcheggio libero (cfr. Cass. civ., sez. un., 09.01.2007, n. 116).

Pertanto,

CHIEDE

l'annullamento o la revoca del provvedimento impugnato.

Allega: 1) verbale opposto; 2) copia della massima della citata sentenza della Cassazione.

Pordenone,

Al Giudice di Pace di

PORDENONE

Oggetto: ricorso avverso il verbale n. 00000, elevato dalla Polizia Stradale di Pordenone in data 00000 per asserita violazione dell'art. 157, comma 6, del codice della strada.

Il sottoscritto Giulio Pallino (codice fiscale: ……….), nato il 03.06.1960 a Perugia e residente a Torino, via……….n……, quale prorpietario e conducente dell'autovettura Fiat, targata ………. e parcheggiata in via….. propone

OPPOSIZIONE

avverso il verbale di accertamento n. 00000, elevato dalla Polizia Stradale di Pordenone in data……..per asserita violazione dell'art. 157, comma 6, del codice della strada, per omesso pagamento del ticket.

Orbene, nello specifico il Comune non ha provveduto all'istituzione di parcheggi liberi nelle immediate vicinanze (cfr. Cass. civile, sez. un., 09.01.2007, n. 116).

Pertanto,

CHIEDE

in via principale: che sia annullata la violazione contestata, con ogni conseguente provvedimento; spese rifuse o, quantomeno, compensate;

in subordine: nell'ipotesi di rigetto del ricorso, la sanzione sia determinata nella misura minima prevista dalla legge;

in via istruttoria: sia ordinato all'Amministrazione resistente la produzione degli atti relativi all'accertamento.

Allega: 1) verbale opposto; 2) copia della citata sentenza della Cassazione.


Raffaele Vairo

e-mail: raffaelevairo@libero.it


[1] Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del c. strad., il g.o., al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria. Pertanto, nel caso in cui sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta, il controllo del giudice sull'ordinanza del sindaco istitutiva del parcheggio a pagamento, se resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, deve ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento, ivi compresa la violazione dell'obbligo, previsto dall'art. 7, comma 8, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, di istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di quelle in cui venga previsto il parcheggio a pagamento (Cassazione civile, sez. un., 09/01/2007, n. 116).

[2] In tema di violazioni del codice della strada, è onere del trasgressore che proponga, avverso l'atto di accertamento della contravvenzione di sosta in zona di parcheggio a pagamento senza esposizione del relativo tagliando, opposizione fondata sulla asserita illegittimità dell'ordinanza comunale istitutiva del parcheggio a pagamento, dedurre e dimostrare le ragioni di tale illegittimità - e, quindi, della sussistenza delle condizioni per l'esercizio del potere di disapplicazione del giudice ordinario - e non già onore dell'amministrazione provare la legittimità del relativo provvedimento, che adottato ai sensi dell'art. 7 codice della strada, si presume conforme a legge (Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2013, n. 14980).

[3] Sono da dichiarare viziati di illegittimità da parte del g.o. - sia pure al limitato fine della loro disapplicazione - i provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale con i quali sono istituite zone di parcheggio a pagamento, senza prevedere, nel contempo, anche l'istituzione di aree di parcheggio libere (cioè, prive della custodia o dei dispositivi di controllo di durata della sosta) o senza dare atto della preesistenza di tali aree di parcheggio, essendo provvedimenti in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 7 comma 8 del Nuovo codice della strada (Cassazione civile, sez. un., 09/01/2007, n. 116).

[4] A parere di questo Ufficio (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), in caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l'ipotesi….di applicare la sanzione di cui all'art. 7 c. 15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l'eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure jure privatorum a tutela del diritto patrimoniale dell'ente proprietario o concessionario (parere prot. n. 25783 del 22 marzo 2010).


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