di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 153 dell'8 Gennaio 2014. Ancora in tema di importanza dell'inadempimento tale da giustificare la legittima risoluzione contrattuale è intervenuta la Cassazione civile, questa volta pronunciandosi su un caso di compravendita di bene mobile registrato (nella specie, un'autovettura). In primo grado il venditore citava in giudizio il promissario acquirente poiché questi, dopo aver versato soltanto una piccola parte dell'importo pattuito, non aveva provveduto al saldo nei termini decisi. Si costituiva quindi il convenuto proponendo domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale per inadempimento del venditore poiché lo stesso, prima di procedere alla vendita, aveva proceduto a rimuovere i cerchi in lega e l'autoradio dalla vettura, dispositivi invece compresi negli accordi. Se in primo grado il Tribunale respingeva la domanda attrice e accoglieva le doglianze dell'acquirente, in appello tale statuizione viene ribaltata, procedendo il giudice del merito alla quantificazione del dovuto tenendo conto delle mancanze rilevate. Proponeva quindi l'acquirente ricorso per Cassazione.


Nel pronunciarsi ricorda la Suprema Corte come debba il giudice del merito procedere a quantificazione dei rispettivi mancati adempimenti, attraverso l'applicazione di determinati criteri empirici. Inoltre, rispondendo ad una delle questioni sollevate dalla ricorrente, rileva come vi sia una differenza sostanziale tra stipula di preliminare e di definitivo di vendita

"per il diverso contenuto della volontà dei contraenti, che è diretta nel primo caso ad impegnare le parti a prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà, e nel secondo ad attuare il trasferimento stesso, contestualmente o a decorrere da un momento successivo alla conclusione del contratto, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà". L'apprezzamento della sussistenza dell'una o dell'altra fattispecie contrattuale è riservata al giudice del merito, il quale ha congruamente motivato l'inquadramento giuridico prescelto (definitivo). Infine, secondo la Corte, era corretto il ragionamento del giudice del merito che riteneva l'inadempimento
non sufficientemente grave da giustificare il mancato pagamento del prezzo, né dunque la legittima risoluzione del contratto, da parte del promissario compratore, per inadempimento.


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