di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 129 dell'8 Gennaio 2014. La funzione dell'assegno divorzile posto a carico del soggetto "forte" dell'ex rapporto matrimoniale è quella di garantire all'altro, parte debole, il mantenimento del tenore di vita assunto in costanza di matrimonio. Laddove l'ex coniuge creditore possa, con le sue sole forze, provvedere a mantenerlo tale senza interventi di natura esterna, allora la controparte è esonerata dalla corresponsione della somma periodica o, nel caso questa sia iniziata, può legittimamente interromperla. E' quanto ha statuito la Suprema Corte nella sentenza in oggetto.


Nel caso di specie l'ex coniuge ha stipulato contratto di leasing per l'utilizzo di un'autovettura di lusso: tale comportamento, secondo l'apprezzamento del giudice del merito - congruamente motivato nella propria decisione - è forte indicatore dell'adeguatezza dei mezzi economici della ricorrente, la quale non sarebbe dunque legittimata a richiedere l'assegno di mantenimento. A tale comportamento si aggiungeva la circostanza che l'ex moglie, potenziale beneficiaria dell'assegno divorzile

, aveva iniziato una convivenza more uxorio con un nuovo compagno, il quale era assolutamente in grado di assicurarle un tenore di vita adeguato. Impugnata la sentenza
di secondo grado (il cui giudice aveva di fatto escluso l'obbligo a carico dell'ex marito di corresponsione dell'assegno) la Cassazione enuncia il principio di diritto secondo il quale "l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto". Tale accertamento è svolto discrezionalmente dal giudice del merito la cui motivazione, nel caso di specie, è non è certamente passibile di censura. Il ricorso è rigettato.


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