Di Maurizio Tarantino.

Cassazione Penale sentenza n. 51027 del 18 dicembre 2013 .

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex articolo 570 c.p, l'asserita incapacità economica dell'obbligato può assumere valore esimente solo quando sia assoluta e non sia ascrivibile a sua colpa; a tal riguardo, pertanto, conviene evidenziare il concetto dei mezzi di sussistenza cui la disposizione fa riferimento.

In tal senso va osservato come, secondo consolidata giurisprudenza, il dato in questione, riferibile a tutti i mezzi economici utili a soddisfare le fondamentali esigenze della vita, non va sovrapposto a quello civilistico relativo al mantenimento. In altri termini la corresponsione dell'assegno non esclude sic et simpliciter la configurazione del reato, quante volte la somma regolarmente corrisposta non sia sufficiente a garantire i mezzi necessari per far fronte alle esigenze della vita.

Allo stesso modo il mancato versamento dell'assegno non comporta automaticamente l'integrazione del delitto di cui all'art. 570 c.p., dovendosi verificare se l'omessa erogazione delle somme dovute determini l'impossibilita di provvedere al proprio fabbisogno.

Altro elemento tipico dell'illecito di cui si discorre e' quello dello stato di bisogno dell'avente diritto, fermo restando che, secondo opinione pacifica, la condizione di minore implica siffatta condizione inevitabilmente.

Sul punto va precisato come non valga ad escludere il reato la circostanza che l'altro coniuge (o un terzo), provveda in via sussidiaria al mantenimento dei minori

, in assenza di uno dei soggetti obbligati (Cfr. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 9 gennaio 2004 n. 17692).

 La condizione genitoriale, difatti, pone, sia pure sovente in differente misura, in capo ad entrambi i coniugi l'obbligo di provvedere alle esigenze della prole.  

Da ultimo va valutato anche il dato della situazione economica del soggetto obbligato, potendo lo stesso venirsi a trovare in condizioni di indigenza con la conseguente impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni (ad impossibilia nemo tenetur).

L'orientamento della Suprema Corte emerso sulla questione si rivela piuttosto rigoroso, escludendosi la configurazione del reato solamente laddove il debitore risulti assolutamente incapace di provvedere per ragioni indipendenti dalla sua volontà (Cfr. Cassazione penale, Sez. VI,  sentenza 27 aprile 2007  n. 22705).

Orbene, premesso quanto innanzi esposto, nel caso de quo la Suprema Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 51027 del 18 dicembre 2013 ha ritenuto che la presenza della certificazione dello stato di disoccupazione, non esclude la sussistenza del reato in mancanza di idonei e convincenti elementi indicativi di situazioni che si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione.

Nella vicenda in esame, la Corte d'Appello di Lecce, dopo l'assoluzione del Tribunale di Galatina, condanna un uomo del reato di cui all'art. 570 co.2 n.2 cp. per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie ed ai figli minori, omettendo di versare per intero le relative somme determinate dal competente giudice civile in sede di giudizio di separazione tra coniugi.

Avverso tale sentenza l'imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in violazione delle art. 606 co.1 lett.b) cpp. in merito all'art. 570 co.2 n.2 cp. e relativa violazione dell'art. 606 co.1 lett.e cit. per mancanza di motivazione con riferimento al combinato disposte degli artt. 111 co.6 della Costituzione e 192 co.1, 125 co.3 e 546 co.1 lett.e) cpp. in relazione alle condizioni economiche dell'imputato, comprovatamente tali da non consentirgli di affrontare nell'intero gli obblighi civili impostigli in sede di giudizio di separazione tra coniugi, avuto riguardo al comprovate stato di soggetto in stato di disoccupazione, peraltro incolpevole.

Al riguardo i giudici della sesta sezione hanno rilevato, come esattamente dedotto dai giudici della Corte territoriale leccese, l'asserita assoluta impossibilità a provvedere ad assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori ed alla moglie separata non risulta che dalle mere asserzioni del ricorrente, in uno con una certificazione di stato di disoccupazione che, di per se, in difetto di comprovati elementi oggettivi e soggettivi attestanti il pur necessario quanto dovuto impegno dell'imputato alla ricerca di un lavoro.

Concludendo, gli Ermellini, conformemente alla sentenza impugnata, hanno ritenuto che la presenza della certificazione dello stato di disoccupazione, in difetto di comprovati elementi attestanti il necessario e dovuto impegno dell'imputato alla ricerca di un lavoro pur modestamente retribuito, non giustifica un atteggiamento di passività probatoria, essendo corretta e legittima l'aspettativa di moglie e figli in merito ai mezzi di sussistenza

Dott. Maurizio Tarantino

 

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