di Massimiliano Sottile- La lotta all'evasione fiscale è fondamentale per il risanamento del Bilancio dello Stato, gli strumenti che devono essere adottati bisogna che siano efficaci e celeri, ma anche rispettosi dei principi affermati nella Carta Costituzionale, sia per salvaguardare i diritti dei contribuenti sia per garantire gli interessi dei cittadini in genere.

Per sopperire alla mancanza di personale l'Agenzia delle Entrate ha modificato l'articolo 24 del Regolamento di Amministrazione, tale modifica ha consentito di attribuire incarichi dirigenziali a funzionari interni pur non essendo quest'ultimi in possesso della relativa qualifica.

I vertici dell'Amministrazione finanziaria hanno nominato direttamente i dirigenti, senza che quest'ultimi avessero partecipato ad una regolare procedura concorsuale, entrando quindi in contrasto con i principi di cui agli articoli 19 e 52 del d.lgs. n.165/2001.

A seguito di tali nomine, l'organizzazione sindacale Dirpubblica, presentò ricorso e con sentenza n. 6884 del 1° agosto 2011 il TAR del Lazio dichiarò l'illegittima della previsione contenuta nel predetto articolo 24. Secondo il TAR, l'affidamento di compiti dirigenziali a funzionari costituisce una fattispecie di attribuzione di mansioni superiori non prevista dall'ordinamento. Avverso tale decisione fu proposto Appello dall'Agenzia

delle Entrate e da alcuni dirigenti nominati direttamente. L'esecuzione della sentenza venne però sospesa poiché il Consiglio di Stato fu chiamato a pronunciarsi sulla questione. Nelle more del procedimento avviato dinnanzi al massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa, il Governo "Monti" con l'art. 8 comma 24 della legge 44/2012 pone in essere una sorta di "sanatoria" dei dirigenti privi dei requisiti.

Con tale legge il Governo autorizza le agenzie fiscali a svolgere concorsi, da concludere entro il 31 dicembre 2013, per coprire le posizioni dirigenziali vacanti; nelle more, gli incarichi dirigenziali già affidati a funzionari ai sensi del presente articolo sono fatti salvi e altri ne possono essere affidati, con contratti a tempo determinato e previa procedura selettiva da espletare ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001; una volta assunti i vincitori del concorso, le agenzie non potranno più attribuire incarichi dirigenziali a funzionari.

Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 05619/2013 depositata il 26/11/2013 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 comma 24 della legge 44/2012, inviando gli atti alla Corte Costituzionale e sospendendo il giudizio in attesa della pronuncia sulla legittimità del predetto articolo.

Le conseguenze di una possibile incostituzionalità dell'articolo 8 comma 24 della legge 44/2012 potrebbero causare un grave danno ai conti dello Stato, poiché le cartelle firmate da questi dirigenti non qualificati o dai funzionari delegati da essi sarebbero nulle, fornendo quindi una scappatoia agli evasori.

Bisogna anche considerare però che lo Stato pretende il rispetto delle regole da parte dei propri cittadini e non può Esso stesso violare le normative vigenti e quindi occorrerà individuare eventuali responsabilità e responsabili di una situazione abbastanza paradossale.

Al momento i nominativi di questi dirigenti che sarebbero "illegittimi" non sono stati resi pubblici, per poter accedere a questa informazione il contribuente destinatario di un avviso di accertamento, può inviare un'istanza di accesso ali atti ai sensi della legge 241/1990.

A modesto parere di chi scrive il contribuente ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 ha il diritto di conoscere se chi ha firmato l'atto è un funzionario incaricato di "funzioni dirigenziali" oppure un dirigente qualificato, per poter meglio tutelare i propri diritti soggettivi e interessi legittimi.

 Dott. Massimiliano Sottile

Consiglio di Stato, ordinanza n. 5619
Agenzia delle entrate Regolamento di amministrazione

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