Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail: barbara.pirelli@gmail.com

Più un figlio è costato lacrime agli occhi della madre e più caro è al suo cuore, scriveva Alexandre Dumas.

Le lacrime che si versano per un figlio possono essere di gioia ma anche di dolore come quando lo si perde perché perché dato in adozione.

Una realtà difficile da accettare, così come appare difficile accettare che nella sfera degli affetti possa intromettersi anche il sistema giudiziario.

Eppure succede proprio così: pochi giorni fa una sentenza della Cassazione la n. 28230 del 18.12.2013 che stabilito che: "il figlio minore del genitore disabile e' adottabile quando il genitore può offrirgli solo una vita inadeguata."

A quanto pare la Corte, come vedremo, si è orientata verso questa decisione estrema prendendo in considerazione in primo luogo l'interesse del minore.

Per chiarezza espositiva, e' opportuno fare una distinzione tra adozione e affidamento temporaneo di minore.

L'adozione e' quell'istituto giuridico che consente al minore di poter crescere all'interno di un'altra famiglia in maniera serena quando il bambino si trovi in uno stato di abbandono, subisca maltrattamenti e, quindi, sia privo di assistenza morale e materiale. L'adozione è disciplinata in Italia dalla legge 4 maggio 1983 n.184-" Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", integrata recentemente dalla legge n° 476/98 di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1993, in materia di adozione internazionale. 

L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non esista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 40 anni l'età del bambino (per esempio se un coniuge ha 42 anni la coppia non potrà avere un bambino più piccolo di 2 anni). 

L'adozione può essere di due tipi: 

1.Nazionale: L'adozione nazionale, secondo la legislazione italiana, è l'adozione che si realizza quando il minore viene dichiarato adottabile da un  Tribunale per i minorenni del territorio nazionale. Il termine nazionale non fa quindi riferimento alla nazionalità o a caratteristiche di appartenenza etnica del minore, ma solo al fatto che l'autorità competente è quella italiana in quanto l'adottabilità del bambino viene riscontrata nel territorio nazionale.

2. Internazionale: l'adozione internazionale è l'adozione di un minore il cui stato di abbandono (e di adottabilità) sia stato dichiarato dalle competenti autorità di un Paese estero. La procedura di adozione avviene, almeno in parte, davanti alle autorità del Paese stesso.

Se un minore non viene dato in adozione, nell'arco di due anni, dalla data di presentazione della domanda, la domanda stessa decade e può essere eventualmente ripresentata.

Un istituto giuridico diverso e' l'affidamento temporaneo del minore .

L'affidamento si riferisce ai casi in cui il minore viene allontanato temporaneamente dalla propria famiglia per essere preso in cura da terzi.

La scelta dell'affidamento può essere una decisione dei genitori stessi oppure una decisione del Tribunale per i minorenni se la famiglia è impossibilitata temporaneamente a prendersi cura del figlio; il minore può essere dato in affidamento ad un'altra persona o a un istituto che provveda alla sua cura per la durata dell'impedimento dei genitori.

Appena le difficoltà familiari vengono risolte si provvederà al più presto al reinserimento del bambino nella sua famiglia d'origine. 

Se, invece, la situazione di abbandono si protrae nel tempo o diviene irreversibile, il Tribunale per i minorenni dovrà poi pronunciarsi sull'adozione.

Dunque, ritornando al caso di cui si è occupato la Corte di Cassazione, l'adottabilita' del figlio di persona disabile e' stata disposta focalizzando l'attenzione su l'interesse primario del bambino di vivere uno sviluppo psico-fisico normale ed armonico indipendentemente dalle carenze familiari attribuibili ai genitori.

In buona sostanza, ogni caso deve essere valutato in concreto, quindi, facendo riferimento alle cure, all'assistenza e alle risorse morali e materiali che la rete parentale e familiare, anche assistita dai servizi di cui lo Stato dispone, è in grado di assicurare al minore. 

In parole semplici, questo significa che non tutti i figli di genitori disabili possono essere adottati ma solo quei minori che, a causa della grave disabilità del genitore, possono subire traumi emotivi e carenze  nell'educazione.

Di conseguenza, solo nel caso in cui tutte queste condizioni dovessero mancare, allora si può disporre l'adozione anche del figlio di un genitore disabile, perché quello che deve essere tutelato e' l'interesse del minore a condurre una vita serena, improntata ad un corretto sviluppo psico-fisico.

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