di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 27730 dell'11 Dicembre 2013. Un'altra importante pronuncia della Cassazione in tema di presupposti validi per l'irrogazione dell'addebito della separazione. L'eventuale accoglimento della domanda, proposta da uno o da entrambi i coniugi in sede di separazione giudiziale, da parte del giudice è idonea a generare conseguenze dirette nella sfera giuridica dei soggetti coinvolti: il coniuge colpito da addebito non può infatti pretendere il versamento dell'assegno di mantenimento (potendo eventualmente richiedere solo gli alimenti, se le condizioni lo consentono) e perde i propri diritti successori verso l'altro coniuge.

Presupposto per la dichiarazione di addebito è la violazione di uno o più doveri coniugali; in particolare, nel caso di specie la moglie chiede che la separazione venga addebitata al marito poiché quest'ultimo, in pendenza di matrimonio, avrebbe generato un figlio in una relazione extraconiugale. Secondo la Suprema Corte, tuttavia, non rileva la circostanza in sé, quanto la sua contestualizzazione, al fine di verificare lo stato effettivo di disgregazione della comunione materiale e spirituale della famiglia. Questo il ragionamento adottato dalla Suprema Corte, la quale rigetta il ricorso proposto dalla moglie a seguito di impugnazione della sentenza

d'appello che riformava l'addebito, posto a carico del marito, ottenuto in primo grado."L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale può giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile in quanto determini la situazione di intollerabilità del protrarsi della convivenza coniugale ma non anche se intervenga dopo che questa situazione sia già maturata e dunque in un contesto di disgregazione della comunione materiale e spirituale". L'accertamento di tale situazione è interamente rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, e come tale non può essere sindacato se non per vizio di motivazione - ipotesi non verificatasi nel caso di specie.


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