Dott. Emanuele Mascolo - " L' intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell'edificio preesistente, configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia.

A stabilirlo il Consiglio di Stato Sezione IV, con la Decisione del 6 dicembre 2013, n. 5822. 

Il caso esaminato da Palazzo Spada riguarda la verifica di alcuni lavori posti in essere su un edificio e che a seguito di perizia di parte erano risultati non rispondenti "a quelli oggetto della DIA", nella quale " l'intervento era stato qualificato come ricostruzione edilizia con demolizione di un preesistente edificio." 

Il Collegio ha accolto l'appello ritenendolo fondato e in via preliminare ha stabilito, ex officio, l'applicabilità per estensione, dell'art. 346 c.p.c., nel processo amministrativo, poichè i fatti in causa sono disciplinati dalla normativa previgente all'entrata in vigore del Codice delle Pubbliche Amministrazioni.(Cons. Stato Sezione IV, 10-08-2011, n. 4766) 

Il Consiglio di Stato, si è poi riportato alla consolidata Giurisprudenza Amministrativa, secondo cui il termine per la decadenza non può coincidere con la data dell'inizio dei lavori, pertanto " il termine inizia a decorrere quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica." ( Cons. Stato, Sezione VI, n. 717/2009; Cons. Stato, Ad. Plen., 29-07-2011, n. 15.)

Il Consiglio di Stato, riprende anche una Sentenza della Corte Costituzionale secondo la quale, " affinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo", ossia, affinchè si realizzi il cosìdetto " prospective overruling", sono necessari i seguenti presupposti - che devono esistere cumulativamente - e cioè, :" che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte." (Cass. Civ. Sezione Lavoro, 11-03-2013, n. 5962; Cass. SS.UU, Ordinanza n. 8127 del 11-04-2011 ). 

Alla stregua di tale ragionamento, secondo il Consiglio di Stato, le varie categorie di interventi edilizi, sono individuate dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale fa riferimento al " volume" e alla " sagoma" della costruzione preesistente ed ammette solo " innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica", ma vi è anche il D.L. 13 maggio 2011,n.70, che all'art. 5, comma 9 e seguenti, modificato in L. n. 106/2011, regola gli interventi di demolizione e ricostruzione " con ampliamenti di volumetria e adeguamenti di sagoma, non ha qualificato tali interventi come ristrutturazione edilizia, né ha modificato la disciplina dettata al riguardo dall'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001."


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