di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione I, sentenza n. 26491 del 27 novembre 2013. 

Non ha diritto all'assegno di divorzio il coniuge debole che, in sede di separazione, ha ricevuto dall'altro, in via transattiva,  un patrimonio che gli permette di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 27 novembre 2013, n. 26491.

Va ricordato che secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, "l'assegno periodico di divorzio (...) ha carattere esclusivamente assistenziale, atteso che la sua attribuzione trova presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio"

Per questo non ha diritto all'assegno divorzile chi non ne ha esigenza come accade appunto quando un accordo transattivo tra i coniugi ha di per sè ripristinato il precedente tenore familiare.

La Suprema Corte precisa che non è necessaria l'esistenza di uno stato di bisogno per ottenere l'assegno essendo sufficiente che sia oggettivamente riscontrabile un peggioramento delle condizioni di vita del coniuge debole al momento del divorzio.

Il giudice in ogni caso nel determinare la misura dell'assegno dovrà tenere conto di varie circostanze di fatto al fine di stabilire in concreto l'entità dell'importo periodico da versare (il quale, si ripete, lungi dal sanzionare il coniuge obbligato, ha lo scopo esclusivo di ripristinare il tenore di vita mantenuto dal coniuge in pendenza di matrimonio).



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