di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 26516 del 27 novembre 2013. 

Non si può configurare un'ipotesi di dimensionamento nel semplice fatto che un primario sia stato allontanato dal reparto in cui da tempo operava per essere stato nominato dirigente di un dipartimento dove veniva di fatto lasciato inoperoso.

Nel caso di specie, il primario era stato allontanato dopo la soppressione dell'unità organica di riferimento ed era rimasto inoperoso nelle more della transizione.

Come spiega la Corte il conferimento al professionista di un incarico dirigenziale ad hoc, che pure lo costringe all'inattività, deriva da fattori non dipendenti dall'amministrazione come le esigenze di bilancio che costringono la Regione all'accorpamento dei reparti ospedalieri.

L'incarico di dirigente (nella specie di un dipartimento per la prevenzione e l'età evolutiva) rappresentava in quel determinato momento l'unico modo per evitare di assegnare il dipendente ad incarichi di sottordine, stante l'impossibilità di adibirlo ad altri incarichi dirigenziali già ricoperti e che presupponevano una specifica professionalità diversa da quella posseduta dal ricorrente, il tutto nel quadro di una situazione venutasi a creare per cause indipendenti dalla volontà datoriale che aveva dovuto attuare il programma di riorganizzazione dell'azienda.

Dal punto di vista procedimentale, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, "in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione
avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente, o contradditoria motivazione, poiché secondo l'articolo 366-bis, codice procedura civile, introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall'articolo 360, n. 5, codice procedura civile, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contradditoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere un momento di sintesi che ne circoscriva i limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità".


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