Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail: barbara.pirelli@gmail.com

"Il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te".... sono le parole di un brano di Lorenzo Jovanotti, un inno all'amore e al suo immenso potere di meraviglia. L'amore e' generosità, altruismo, abnegazione verso l'altro, tutte le cose del mondo sembrano più belle ed anche i più piccoli e trascurabili dettagli assumono un valore aggiunto. Ecco questo e' l'amore finché dura; tutto questo si stempera e si affievolisce non appena cominciano le prime scosse telluriche prodotte dalla crisi coniugale.

Dunque, un clima di tensione e di silenzio costituisce terreno fertile per "coltivare" una serie di dispetti verso l'altro coniuge. Un dispetto può essere quello di rassegnare le proprie dimissioni prima della separazione, per ottenere poi l'assegno di mantenimento dal marito.

Di un caso simile si è recentemente occupato il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 1250/2013 respingendo il ricorso di una cinquantenne che chiedeva la separazione con addebito al marito, per via delle sue continue infedeltà, e l'assegno di mantenimento.

La sentenza e' interessante perché chiarisce bene due punti: una donna, anche se cinquantenne, è in grado di trovare un'altra occupazione mentre  l'addebito non scatta automaticamente se lui è infedele.

In merito alla questione dell'addebito della separazione il Tribunale ha chiarito che: "perché si possa attribuire la fine del matrimonio ad uno dei coniugi e' necessario provare che la crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontario e consapevole dell'altro coniuge che sa bene di violare i doveri nascenti dal matrimonio.

Dunque, in caso di mancato raggiungimento della prova viene legittimamente pronunciata la separazione senza addebito.

La donna, invece, chiedeva il mantenimento basando le sue richieste sulla scelta personale di aver presentato le proprie dimissioni alla ditta per cui lavorava, al solo fine di dedicarsi alla famiglia, inoltre, per aiutare il figlio nell'esercizio di una attività metteva a disposizione la propria liquidazione. Il Tribunale, però, rigettava la richiesta della donna perché in merito a questa circostanza non allegava nulla. 

Inoltre, il Tribunale non riconosceva il diritto al mantenimento della donna perché la stessa anche se cinquantenne era, comunque, dotata di una specifica capacità professionale, tale da far presumere di poter trovare una nuova collocazione nel mercato del lavoro.

In definitiva, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale, che ha negato il mantenimento alla donna, si è basato sul fatto che la stessa non era una ex moglie-casalinga la quale durante la vita coniugale si era dedicata esclusivamente alla famiglia bensì di una donna che, pur lavorando al momento della separazione di fatto, preferiva dimettersi  mettendo in atto, presumibilmente, una mossa strategica tesa ad arrecare un danno economico all'ex marito al solo scopo di ottenere l'assegno di mantenimento.

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