Con D.P.C.M. 30 dicembre 2003 è stato determinato il contributo di solidarietà dovuto dalle gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti per il triennio 2002/2004, ai sensi dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Il contributo si determina in relazione al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e i pensionati nella gestione secondo le seguenti misure: - 0,5% per un rapporto fino 3 unità attive; - 0,75% per un rapporto da 3 a 5 unità attive; - 1,00% per un rapporto da 5 a 7 unità attive; - 1,50% per un rapporto da 7 a 10 unità attive; - 2,00% per un rapporto da 10 unità attive e più. Le misure sono ridotte del 50% per le gestioni nelle quali si verificano disavanzi economici.

(D.P.C.M. 30/12/2003, G.U. 16/01/2004, 12)

(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)

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