Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail: barbara.pirelli@gmail.com

La casa e' il centro emozionale dove nascono, vivono e si consumano i sentimenti. E' il nido sicuro per la crescita di una famiglia ma, nel caso di crisi familiare, può costituire una prigione insopportabile al punto che uno dei due coniugi può decidere di allontanarsi per ritrovare un po' di pace.

Può accadere, infatti, che la madre decida di allontanarsi dalla casa portando con se i figli; dunque se l'allontanamento si è protratto nel tempo, in sede di separazione, non può chiedersi l'assegnazione della casa coniugale.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. n°11981/2013 che ha così specificato: l'assegnazione della casa coniugale consegue alla stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori e dunque si può escludere nei casi in cui il minore venga allontanato, anche se poi vi faccia ritorno,nella detta abitazione, in maniera sporadica.In questa ipotesi si configura un rapporto di mera ospitalità.

Dunque, e' necessario che ci sia un collegamento stabile con l'abitazione che rappresenta il domicilio del minore che vive con il genitore collocatario.

Nel caso di cui si è occupato la Suprema Corte, il Tribunale di Mantova dichiarava la separazione personale dei coniugi con  addebito al marito, affidava il figlio minore alla madre, cui assegnava la casa coniugale, regolando il diritto di visita del padre, poneva a carico di quest'ultimo il solo contributo per il mantenimento del figlio nella misura di lire 650,00 mensili.

La decisione veniva impugnata da entrambe le parti. Con appello principale l'uomo insisteva nella domanda d'addebito nei confronti della moglie e lamentava il fatto che fosse stato dichiarato l' addebito a suo carico basato su prove parziali, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale e la riduzione dell'assegno per il mantenimento del figlio, siccome sproporzionato alle sue capacità patrimoniali. In via incidentale la moglie chiedeva l'assegno di mantenimento per sé.

La Corte d'Appello di Brescia riconosceva alla donna l'assegno di mantenimento dell'importo mensile di Euro 550,00 e revocava l'assegnazione della casa coniugale alla donna sulla scorta del fatto che la stessa  viveva da tempo con il figlio presso la casa dei suoi genitori. 

Questo aveva fatto venir meno la continuità ambientale decisiva per l'interesse del minore, inoltre,  era stata la stessa donna a dichiararsi disponibile a rilasciare la casa laddove le fosse stato riconosciuto adeguato corrispettivo.

Avverso tale sentenza la ex moglie proponeva ricorso per Cassazione mentre il marito resisteva con controricorso.

Il ricorso della donna non trovava accoglimento perché con la suddetta sentenza la Corte di Cassazione ribadiva che: l'assegnazione della casa coniugale presuppone una continuità ambientale decisiva per l'interesse preminente del minore.

Dunque, logica conseguenza e' che il suo domicilio abituale non sussiste più in caso di trasferimento in altra abitazione venendo meno la continuità ambientale, quindi se il figlio ritorna dopo lunghi intervalli di tempo presso la detta abitazione si configura un rapporto di mera ospitalità .

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