Dott. Emanuele Mascolo - " Le opere necessarie per la posa di pannelli fotovoltaici non possono sempre ed automaticamente considerarsi alla stregua di un impianto tecnologico: non quando la struttura dia luogo, complessivamente considerata, ad un manufatto che in potenza sia suscettibile di un utilizzo diverso da quello connesso alla produzione di energia." 

A stabilirlo una sentenza del T.A.R. Piemonte - Torino, n. 1139 del 25/10/2013, nella quale si è discusso dell'istallazione di impianti fotovoltaici da parte del proprietario di un immobile sito nella zona di pregio di un Comune. 

La domanda per detta istallazione era stata fatta compilando la modulistica predisposta dal Comune, ossia con la DIA ad oggetto l'intervento progettato. 

Il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune, con il provvedimento impugnato, ordinava di non effettuare quanto richiesto poichè le norme di attuazione del P.R.G.C., non ammettevano nel Centro storico una costruzione ex novo.

Questo provvedimento fu impugnato per illegittimità e per errata violazione della normativa anche in base agli artt. 3 e 10 del T.U. per l'edilizia. 

Inoltre chi ricorre sostiene che essendo tali lavori solo modificativi e determinanti un carico urbanistico, è sufficiente la D.I.A. e non il permesso di costruire. Impugnando l'atto, il ricorrente chiedeva l'annullamento e il risarcimento danni. 

Il T.AR. giudicante ha ritenuto che l'impianto fotovoltaico, riveste uno spazio che può essere utilizzato anche per depositare oggetti o automezzi, insomma fungerebbe da deposito. 

Quindi seguendo la Giurisprudenza costante, deve annoverarsi tra le nuove costruzioni. (C.d.S. sez. V n. 3952 del 23/07/2013; TAR Campania-Napoli sez II. N. 3647 del 12 luglio 2013)

Sul punto specifico che riguarda gli impianti di fotovoltaico, il T.A.R., ci ha tenuto a chiarire come " le opere necessarie per la posa di pannelli fotovoltaici non possono sempre ed automaticamente considerarsi alla stregua di un impianto tecnologico: non quando la struttura dia luogo, complessivamente considerata, ad un manufatto che in potenza sia suscettibile di un utilizzo diverso da quello connesso alla produzione di energia.

Ed invero, quando queste poggiano sul muro o al suolo, evidentemente non utilizzabili diversamete, allora si che possono essere considerate sic et simpliciter come impianti, ma diversamente, come in questo caso, deve ritenersi nuova costruzione. 

Il ricorso quindi è stato respinto.


T.A.R. Piemonte - Torino, n. 1139 del 25/10/2013
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