L'obbligatorietà della prescrizione contenuta in un segnale stradale di divieto di sosta deve ritenersi condizionata alla legittimità del provvedimento amministrativo
di Luigi Del Giudice -(Corte di Cassazione sentenza n. 25771 del 15 novembre 2013).

L'obbligatorietà della prescrizione contenuta in un segnale stradale di divieto di sosta deve ritenersi condizionata alla legittimità del provvedimento amministrativo che l'ha imposta, sebbene su tale legittimità non incida l'eventuale mancanza delle indicazioni che vanno riportate sulla parte posteriore del segnale ai sensi dell'art. 77 regolamento del codice della strada.

La citata norma regolamentare impone, infatti, che sia indicato sul retro del segnale l'ente o l'amministrazione proprietaria della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione e il numero dell'autorizzazione concessa dal Ministero alla ditta stessa, nonché - per i segnali di prescrizione che interessano ai nostri fini - gli estremi dell'ordinanza di apposizione (v. Cass. 31 luglio 2007 n. 16884).

Ne consegue che per ritenere sussistere la violazione, è necessario provare(onere dell' Amministrazione) la legittimità dell'apposizione del cartello.
Il precetto da rispettare, difatti, è quello contenuto nel provvedimento che disciplina la circolazione: il cartello stradale invece costituisce solo il mezzo con il quale si porta a conoscenza del pubblico l'avvenuta emanazione di quel provvedimento. Non è quindi sufficiente la mera esistenza del cartello stradale, ma occorre invece la prova che questo fosse stato apposto legittimamente, e cioè in base ad un legittimo provvedimento dell'organo competente a disciplinare, in quella zona, la circolazione.

Dott. Luigi Del Giudice


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