Maria Concetta Carpine - La responsabilità illimitata e solidale dei soci e la correlata partecipazione degli stessi all' amministrazione rappresentano le caratteristiche fondamentali delle società di persone. Ciò spiega tanto la classificazione di questa tipologia di società quale contratto intuitus personae quanto il perché la circolazione delle partecipazioni del socio - inter vivos e mortis causa - sia subordinata al consenso unanime degli altri soci, nonché, in caso di premorienza di un socio, alla volontà dei suoi eredi di acquisire la qualità di socio. 

Il caso si mostra indubbiamente interessante in quanto vede la commistione del diritto societario e del diritto successorio. 

L'art. 2284 c.c. sancisce che, in caso di morte di uno dei soci, i soci superstiti devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. Detta norma fissa, innanzitutto, il principio di intrasmissibilità iure ereditario della quota del socio defunto: soprattutto laddove gli eredi acquisirebbero una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, si esclude che essi acquistino, automaticamente e per il solo effetto della successione, la posizione del loro dante causa nella società. In altri termini, gli eredi del socio premorto sono e rimangono estranei alla società. In secondo luogo, salvo diversa pattuizione del contratto sociale, la morte del socio determina i seguenti effetti: 1. lo scioglimento immediato del vincolo societario relativo al socio deceduto; 2. il venir in essere del diritto degli eredi alla liquidazione della quota del loro dante causa; 3. la continuazione della società fra i soci superstiti. In alternativa, ai soci superstiti è concessa la facoltà di scegliere tra lo scioglimento della società e la continuazione della stessa con gli eredi, salvo il loro consenso. Trattasi di una norma, quella di cui all'art. 2284 c.c., dispositiva e pertanto derogabile per volontà dei soci attraverso l'introduzione di specifiche pattuizioni nel contratto sociale relative alle modalità e ai termini di liquidazione della quota del socio deceduto. 

Qualora gli eredi non acconsentano alla continuazione della società con i soci superstiti, subentrando al de cuius nella qualità di soci, gli altri potranno optare o per la liquidazione della quota del socio premorto agli eredi e per la continuazione della società fra i superstiti oppure per lo scioglimento e dunque per la conseguente messa in liquidazione della stessa. 

Ovviamente, lo scioglimento automatico ex lege della società limitatamente al socio defunto non comporta l'acquisizione in capo agli eredi dello status di socio: gli eredi sono titolari esclusivamente di un "diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa". Diritto che, quale credito ereditario, sorge nel momento dell'accettazione dell'eredità ed indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga. 

La disciplina di tale liquidazione è contenuta nell'art. 2289 c.c., il quale sancisce: "Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto è disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto". Gli eredi hanno diritto solo ad una somma di denaro che rappresenta il valore della quota posseduta dal socio defunto. Essi vantano esclusivamente un diritto di credito - pecuniario nei confronti della società e non possono pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà e ancora presenti nel patrimonio sociale ovvero in godimento: ciò sia in virtù del principio di intangibilità del conferimento sia al fine di consentire la continuazione dell'impresa, impedendo la sottrazione dei beni sociali alla loro destinazione produttiva. Il pagamento a favore degli eredi deve essere effettuato nel termine di sei mesi dalla morte del socio. 

Il parametro per determinare il valore della quota è costituito dalla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale - nel caso particolare, dalla data della morte del socio. Al fine di assicurare la congruità della suddetta valutazione, è sancito che, nel caso vi siano operazioni in corso, gli eredi partecipano agli utili e alle perdite correlati alle stesse. 

La determinazione della quota deve avvenire sulla base della situazione patrimoniale che registri l'effettiva consistenza economica del patrimonio sociale. È necessario redigere pertanto un vero e proprio bilancio che sia: 1. straordinario, in quanto diretto a stabilire l'effettivo valore dei beni che compongono il patrimonio sociale; 2. aperto, in quanto deve comprendere la valutazione di situazioni in fieri al momento dello scioglimento. Inoltre, l'onere di provare il valore della quota del socio defunto spetta ai soci superstiti, non agli eredi. 

La normativa codicistica nulla dice, però, sulla possibilità che, a causa di perdite e/o di una forte esposizione debitoria a carico della società, il valore della quota da liquidare risulti essere negativa. Precisato che il debito liquidatorio a carico della società nei confronti degli eredi deve essere trattato alla stregua di qualsiasi altro debito sociale, in caso di capienza del patrimonio sociale, lo stesso deve essere adempiuto dalla società mediante l'utilizzo dell'attivo del patrimonio netto e, qualora questo sia insufficiente, del capitale sociale. Nel caso di incapienza del patrimonio sociale, invece, gli eredi non otterranno alcuna liquidazione dalla società; parallelamente, la società non potrà chiedere agli eredi di effettuare versamenti per reintegrare proporzionalmente le perdite accertate. 

Nonostante l'insoddisfazione del proprio credito ereditario, gli eredi rimangono comunque responsabili nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali sorte sino alla data della morte del de cuius, secondo quanto stabilito dall'art. 2290 c.c.. Tale responsabilità sussiste esclusivamente verso i terzi e non anche verso i soci, rispetto ai quali gli eredi del socio premorto vantano il diritto all'azione di regresso, qualora fossero chiamati a rispondere per le obbligazioni sociali da parte dei creditori. In più, per evitare che gli eredi rispondano anche per obbligazioni sociali successive alla data di scioglimento del rapporto sociale, essi dovranno dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto scioglimento del rapporto sociale ai terzi con tutti i mezzi idonei, pena l'inopponibilità. Trattandosi nel particolare di una s.n.c, tale notizia dovrà essere data mediante iscrizione del registro delle imprese. 

Sin qui la disciplina in materia societaria. Veniamo ora alla particolare applicazione del diritto successorio.

Si è detto che il diritto alla liquidazione della quota del socio defunto sorge al momento dell'accettazione dell'eredità da parte dell'erede e, trattandosi di credito ereditario, troverà applicazione il diritto successorio. L'accettazione dell'eredità pura e semplice (art. 490 c.c.) comporta la confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto. Ne consegue che, qualora i debiti del de cuius superino i crediti, l'erede sarà tenuto comunque ad onorarli, anche con il proprio patrimonio personale.

Per evitare tale rischio, gli eredi possono legittimamente avvalersi di uno specifico strumento predisposto dal legislatore. Trattasi dell'accettazione con beneficio d'inventario: in tal modo, gli eredi non saranno tenuti al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni pervenuti loro per effetto della successione, ma solo nei limiti di esso, adempiendo ovviamente a tutte le formalità previste dalla legge. O, nei conclamati casi di eccessivo indebitamento del de cuius (tali da presumere l'insufficienza del patrimonio ereditario alla soddisfazione di tutti i creditori), non resterà altra soluzione agli eredi che rinunciare all'eredità

Maria Concetta Carpine

E-mail: mc.carpine@gmail.com


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