di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria,, sentenza n. 25473 del 13 novembre 2013. Non beneficia delle agevolazioni prima casa il contribuente se al momento della registrazione dell'atto non è stata ancora stipulata la convenzione col comune. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza 13 novembre 2013, n. 25473.

Così come previsto dall'articolo 5 della legge n.168/82, l'agevolazione viene riconosciuta esclusivamente quando sia stata stipulata la convenzione ed atteso che questa è indispensabile all'attuazione del recupero, in mancanza viene meno la causa dell'agevolazione e la conseguenza che la convenzione deve esser necessariamente intesa come elemento costitutivo del beneficio. In particolare, il citato articolo 5, comma 1, legge 22 aprile 1982, n. 168, prescrive che "nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purchè convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa". Non può accogliersi la tesi secondo cui il diritto all'agevolazione deve essere riconosciuto pur se, al momento della registrazione dell'atto, il contribuente non l'aveva richiesto e non era ancora stata stipulata la Convenzione con il Comune. Pur in mancanza di espressa previsione, l'articolo 5, comma 1, legge 22 aprile 1982, n. 168, non può interpretarsi nel senso che la disposizione non subordina il diritto al beneficio a nessuna delle due citate condizioni. Il beneficio, in quanto eccezione alla regola generale, deve considerarsi di stretta interpretazione e quindi non applicabile fuori dei casi previsti dalla legge, in ragione del divieto di analogia di cui all'articolo 14, preleggi.



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