di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 25415 del 12 Novembre 2013. Il coniuge superstite, in caso di intervenuta separazione giudiziale con la vittima di incidente stradale, ha diritto a percepire il risarcimento del danno? La risposta data dalla Corte è sì, ma a determinate condizioni.

Nel caso in oggetto l'ex coniuge convivente aveva richiesto alla compagnia di assicurazione obbligata il risarcimento del danno patito in qualità di coniuge, senza allegare in alcun modo l'intervenuta separazione prima del sinistro. Al contrario, la compagnia aveva resistito producendo appunto documentazione idonea a provare tale circostanza, ottenendo in secondo grado una diminuzione dell'importo dovuto all'ex coniuge.

Preliminarmente occorre tener ben presente come i due concetti di obbligo - l'uno proveniente dal rapporto di coniugio, l'altro scaturente da fatto illecito - siano ben distinti sul piano giuridico. In questi casi, riconosce la Cassazione che è comunque dovuto il risarcimento al coniuge superstite nella sua componente sia patrimoniale (poiché, in presenza di figli, come in questo caso, verrebbe meno l'apporto al mantenimento di uno dei coobbligati, contando altresì l'eventuale obbligo al versamento degli alimenti nei confronti del coniuge separato) sia non patrimoniale; occorrerà tuttavia, soprattutto nel secondo caso, rivalutare tale somma alla luce della situazione di fatto venutasi a creare. "Lo status di separato del danneggiato secondario, da fatto illecito del terzo, conforma lo stesso diritto al risarcimento, nella sua componente patrimoniale e non, e, quindi, rispetto al pretium doloris, alla lesione del rapporto parentale, al pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni patrimoniali del coniuge erogabili in vita dal congiunto in relazione ai bisogni della famiglia e della prole". Secondo la Cassazione è dunque corretto il ragionamento del giudice del merito, il quale ha proceduto a ridurre la somma dovuta dalla compagnia di assicurazione.


Vai al testo della sentenza 25415/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: