di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 25392 del 12 Novembre 2013. La "legge 626" (d.lgs. 626/1994) pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di garantire al lavoratore la fruizione di un ambiente di lavoro salubre e sicuro, eventualmente imponendo l'utilizzo di mezzi di protezione adeguati. Dovere del datore è inoltre quello di redigere un documento di valutazione dei rischi nel quale sono elencati tutti i dispositivi da indossare e le accortezze da seguire e di vigilare affinchè i dipendenti eseguano effettivamente le direttive impartite. L'immediata conseguenza che deriva da detta normativa è l'illegittimità del rifiuto del lavoratore all'utilizzo di questi dispositivi di salvaguardia individuali, come, nel caso di specie, gli occhiali di protezione. Il rifiuto reiterato al loro utilizzo ha comportato l'applicazione di diverse sanzioni disciplinari, sino al licenziamento.

"All'interno del rapporto di lavoro subordinato, non è legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa nei modi e nei termini precisati dal datore di lavoro in forza del suo potere direttivo, quando il datore di lavoro da parte sua adempia a tutti gli obblighi derivantigli dal contratto

(pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa etc.), essendo giustificato il rifiuto di adempiere alla propria prestazione, ex art.1 460 Cc, solo se l'altra parte sia totalmente inadempiente, e non se via sia una potenziale controversia su una non condivisa scelta organizzativa aziendale, che non può essere sindacata dal lavoratore, ovvero sull'adempimento di una sola obbligazione, soprattutto ove essa non incida (come avviene per il pagamento della retribuzione) sulle sue immediate esigenze vitali". Questo l'importante principio enunciato dalla Suprema Corte, con il conseguente rigetto del ricorso proposto dal lavoratore licenziato.


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