La gomitata che un calciatore sferra all'avversario per l'umiliazione di aver subito un 'tunnel' durante il gioco costituisce reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, occupandosi del caso di un giocatore torinese 'vittima' di una azione fallosa da parte di un avversario durante una partita di calcio, ha messo in chiaro quando un giocatore puo' reagire ad una umiliazione subita sul campo da gioco senza incorrere nella sanzione penale. Secondo piazza Cavour, dunque, 'allargare i gomiti allo scopo di ostacolare la corsa' dell'avversario autore di un tunnel ('l'azione con la quale un giocatore supera l'avversario facendogli passare il pallone tra le gambe') puo' costituire reato penale se l'azione ha un carattere 'volontario', tale da superare il cosiddetto 'rischio consentito'. E non importa se il giocatore ha reagito alla 'umiliazione subita'. Non incorre invece in una sanzione penale il giocatore che commette un'azione fallosa rimanendo nell'ambito del gioco. Si e' cosi' visto respingere il ricorso Antonio B., un giocatore che durante una partita di calcio a cinque era stato colpito all'occhio (con un indebolimento permanente dell'organo della vista) dall'avversario che lo aveva ferito con le nocche di una mano chiusa a pugno. Un'azione fallosa, fischiata anche dall'arbitro, che era costata ad Andrea M. una condanna per lesioni personali colpose, inflitta dal Tribunale di Torino. Ora la Quarta sezione penale (sentenza 49482) non ha condiviso il ragionamento del tribunale torinese e assolvendo l'autore dell'azione fallosa (era stato assolto anche dalla Corte d'appello di Torino nel febbraio del 2003) ha evidenziato quando un'azione fallosa e' passibile di condanna penale.

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