di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione I, sentenza n. 24480 del 30 ottobre 2013. Deve ritenersi che la pubblica amministrazione sia legittimata a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un procedimento penale soltanto laddove sussista un interesse specifico e diretto dell'amministrazione.

 Tale interesse deve individuarsi qualora sussista imputabilità dell'attività che costituisce l'oggetto dell'imputazione all'amministrazione e una diretta connessione dell'attività stessa con i fini della pubblica amministrazione. Ne consegue che deve escludersi la sussistenza di un detto interesse nella fattispecie in cui sia contestata al dipendente la violazione di doveri del suo ufficio al fine di perseguire un utile privato e indebito mediante lo sviamento a fini propri di risorse da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali.

Nel caso di specie un coordinatore scolastico era stato assolto dall'accusa di aver utilizzato nell'orario di ufficio i collaboratori scolastici come facchini nell'ambito di un suo trasloco privato. 

Il caso trattato dalla Suprema Corte, con la sentenza 30 ottobre 2013, n. 24480, riguarda la richiesta di rimborso, presentata, ex articolo 18, decreto legge 67/97, da un dipendente nei confronti dell'Amministrazione-datore di lavoro, delle spese legali sostenute per difendersi nel processo penale celebrato nei suoi confronti, per i reati di falso e peculato

, che si era concluso con l'assoluzione dalle imputazioni contestate. Secondo il ricorrente, l'articolo 18, decreto legge 67/97 prevede la possibilità per l'amministrazione di concedere anticipazione del rimborso, per cui egli non era tenuto a dimostrare in giudizio, con l'esibizione di quietanza, l'avvenuto pagamento delle spese processuali rispetto alle quali ha chiesto l'accertamento del diritto al rimborso. A tale proposito, la Suprema Corte precisa che non può dedursi da una possibilità di anticipazione riservata alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione la deroga generale al regime probatorio delle spese per le quali si agisce al fine di ottenerne il rimborso che è insito nella natura stessa di rimborso della previsione normativa.


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