Dott. Emanuele Mascolo - Il T.A.R Puglia Bari, Sezione I, con la Sent. n. 01476/2013, ha condannato il Ministero della Salute a corrispondere quanto previsto da una sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, la quale aveva condannato " il Ministero della Salute a corrispondere all'istante l'assegno vitalizio corrispondente alla 8° categoria di cui alla tab. A del D.P.R. n. 834/81 a decorrere dal 1.4.2007, oltre gli interessi legali sui ratei arretrati nei limiti di legge" e alle spese di lite."

Nella presente pubblicazione, si chiarisce che alla tab A del D.P.R. n. 834/81, fanno parte : 

1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori. 

2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.

3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.

4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.

5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.

6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.

7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.

8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.

9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.

10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.

11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.

12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.

14) Bronchite cronica.

15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.

16) Gli esiti di empiema non tubercolare.

17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).

18) Gastrite cronica.

19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.

20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.

21) Emorroidi voluminose procidenti.

22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.

23) Cistite cronica.

24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.

25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.

26) Ernie viscerali non contenibili.

27) Emicastrazione.

28) Perdita totale di un padiglione auricolare.

29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.

30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.

31) Otite media purulenta cronica semplice.

32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.

33) Le alterazioni organiche ed irreparibli di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.

34) Dacriocistite purulenta cronica.

35) Congiuntiviti manifestamente croniche.

36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo)."

Il T.A.R., ha disposto il termine di sessanta giorni per l'adempimento del Ministero della Salute e in caso di inadempimento, ha nominato un Commissario ad acta, il quale,"decorso il suddetto termine, provvederà all'integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell'Amministrazione inadempiente entro l'ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata."

 


Dott. Emanuele Mascolo
profilo personale

Email: manumascolo@libero.it
Profilo Facebook:
https://www.facebook.com/manumascolo
Altri articoli che potrebbero interessarti: