di Luigi Del Giudice - Consiglio di Stato sentenza 05129 del 22/10/2013. Come rilevato da costante giurisprudenza amministrativa sia di primo che di secondo grado, la ratio alla base della normativa che disciplina delle autorizzazioni di polizia, per come risulta dal combinato disposto degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., eccettuate le ipotesi in cui il rilascio è tassativamente escluso, risiede nella opportunità di evitare che le autorizzazioni al porto di armi vengano rilasciate a soggetti che, per i loro comportamenti pregressi, denotino scarsa affidabilità sul loro corretto uso, potendo in astratto costituire un pericolo per la incolumità e per l'ordine pubblico.
E' tuttavia necessario che i precedenti comportamenti del richiedente siano sintomatici, idonei quindi ad evidenziare una personalità violenta, incline a risolvere situazioni di conflittualità anche con ricorso alle armi, o, in ipotesi, in grado di attentare all'altrui patrimonio con uso di armi ed in sintesi che, nell'ottica di una prognosi ex ante, non diano garanzia di un corretto uso delle armi senza creare turbativa all'ordine sociale.
Come rilevato anche dalla Corte Costituzionale "..alcun carattere immediatamente ostativo, ai fini del rilascio o del rinnovo delle licenze di p.s.," può riconoscersi "al fatto di aver riportato una condanna in sede penale" attesa la necessità "di procedere ad una concreta prognosi" che tenga conto di una serie di circostanze, quali l'epoca a cui risale la condotta contestata, i reiterati rinnovi del titolo di polizia nel frattempo intervenuti, la condotta tenuta successivamente al fatto di reato e fatti eventualmente sintomatici di attualità della pericolosità sociale (Corte Cost. n. 331 del 1996, cfr.anche, ex multis, Cons. Stato, n. 5095 del 2012 e n. 4630 del 2011).
Nella specie, la causa impeditiva al rilascio del porto d'armi per attività venatoria per l'autorità di pubblica sicurezza risiedeva esclusivamente nell'arresto in flagranza per concussione, essendo stati valutati come irrilevanti, per la loro risalenza nel tempo, altri comportamenti del ricorrente che non avevano impedito alla amministrazione di rilasciare la autorizzazione in anni pregressi.
Il Collegio osserva, a tal riguardo, che detto reato non è significativo perché da esso non si manifesta alcuna personalità violenta dell'interessato, né il provvedimento dà conto di ulteriori fattori che possano aver compromesso l'affidabilità del richiedente in ordine al possibile abuso, tali da indurre l'autorità a negare, nella attualità, il titolo di polizia.

Luigi Del Giudice
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