di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 23930 del 22 ottobre 2013. Ogni modifica sostanziale, come la limitazione del suo oggetto, di un decreto di trasferimento (a prescindere dalla sua correttezza e dalle conseguenze in ordine alla stabilità della vendita

forzata e dei suoi effetti, nonché dall'individuazione della corretta azione da intraprendere) non è opponibile agli aggiudicatari se questi non sono stati messi in condizione di partecipare al giudizio in cui quella modifica è stata adottata. Dinanzi ad un titolo esecutivo giudiziale non è consentito al giudice dell'esecuzione entrare nel merito di circostanze che andrebbero verificate in sede di opposizione all'esecuzione: ne consegue che in sede di opposizione al precetto è inopponibile agli acquirenti dell'immobile il decreto di trasferimento del bene corretto all'insaputa di questi ultimi. Il principio del contraddittorio è infatti alla base di qualsiasi tipologia di procedimento. E' il principio stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 22 ottobre 2013, n. 23930.

Già la Corte di Appello aveva riconosciuto l'inopponibilità, in un giudizio diverso da quello in cui si era formato il titolo esecutivo consistente nel decreto di trasferimento, dei provvedimenti resi nel giudizio di divisione in tempo successivo senza coinvolgimento degli aggiudicatari, e aveva statuito che, conclusa l'esecuzione, non vi era più spazio per la tutela del debitore con definitiva irretrattabilità della vendita forzata in favore dell'aggiudicatario, salvo il solo caso, da farsi valere con autonoma azione di nullità, della collusione tra procedente e acquirente. Va inoltre rammentato che, considerato che la sentenza

impugnata è stata pubblicata tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, alla fattispecie deve applicarsi, nonostante la sua successiva abrogazione, l'articolo 366-bis, codice procedura civile, e di tale norma, la rigorosa interpretazione della Corte di Cassazione (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194).


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