- La separazione dei coniugi comporta non solo perdite economiche ma sgretola soprattutto le relazioni affettive; questo riguarda sia i rapporti con i figli (affidati in genere alla madre) sia i rapporti di affezione con gli animali domestici. Dunque, l'animale non essendo una cosa va considerato un "essere senziente" e come tale gode di diritti, gli stessi sono riconosciuti dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 13 dicembre 2007. Nel trattato, che ha ad oggetto la tutela degli animali contro i maltrattamenti, l'Unione e gli Stati membri devono porre attenzione alle necessità degli animali stessi, in quanto sono esseri senzienti.

Gli animali domestici hanno trovato altre volte tutela, ad esempio con la possibilità di recuperarli se si perdono (articolo 925 Codice civile, che pone il termine di 20 giorni da quando il proprietario ha notizia della loro nuova collocazione).

In buona sostanza, l'animale domestico (cane, gatto ecc.) nell'ambito della separazione può essere gestito come un figlio.
Questo e' quanto ha stabilito la nona Sezione Civile del Tribunale di Milano, con il decreto 13 marzo 2013 che nel regolare rapporti post matrimoniali prende atto di un accordo in cui, attraverso la tutela degli interessi di una minore, si dispone dell'affidamento di gatti.
Con il provvedimento viene riconosciuto ai coniugi un vero e proprio diritto soggettivo sull'animale da compagnia.
Dunque, in sede di separazione, nel caso di presenza nella casa familiare di un animale domestico, il giudice affiderà l'animale al genitore affidatario del figlio minore in quanto meritevole di tutela e' : "l' interesse morale e materiale del minore" a conservare un rapporto d' affetto con l'animale di compagnia.
Le spese di mantenimento seguono l'usuale ripartizione tra ordinarietà (a carico del coniuge affidatario della minore) e straordinarietà (a carico di entrambi i coniugi).
Se non vi sono minori, il giudice affiderà l'animale all'uno o all' altro coniuge valutando l'intensità del loro rapporto affettivo con l' animale domestico.


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