La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23784 del 21 ottobre 2013, ha affermato che in tema di licenziamenti è da ritenersi legittima la massima sanzione irrogata al lavoratore che artificiosamente rappresenta lo svolgimento, da parte sua, di ore di lavoro straordinario mai effettuato.

In particolare la Suprema Corte, rigettando il ricorso di una lavoratrice che contestava la valutazione operata dalla Corte d’appello in merito alla ritenuta adeguatezza della sanzione inflittale rispetto all'entità del fatto addebitatole, in quanto riteneva che la reiterazione della condotta oggetto di indagine per oltre un anno senza che in tutto quel lasso di tempo le fosse stata mossa una contestazione e l’assenza di un danno patrimoniale per la datrice di lavoro in relazione ad una mera violazione di disposizioni interne comunicate verbalmente dal superiore gerarchico non potevano integrare gli estremi della giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 2119 cod. civ.

Invero - precisano i giudici di legittimità - "con accertamento di fatto congruamente svolto e con adeguata motivazione immune da rilievi di carattere logico-giuridico, la Corte d’appello ha posto in evidenza che la massima sanzione era adeguata al fatto contestato in considerazione della natura dolosa della condotta reiteratamente realizzata dalla lavoratrice ad onta della negata autorizzazione del superiore a svolgere la propria attività lavorativa fuori sede, la qual cosa denotava la pervicacia della medesima nel disattendere le regole datoriali ispirate ad un regolare funzionamento dei servizi ed alla possibilità di effettuare controlli in relazione ad esso, per cui non poteva esservi dubbio sul fatto che in tal modo veniva ad essere oggettivamente leso il necessario vincolo fiduciario.".


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