La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n° 17851/ 2003) ha stabilito che le imprese che eseguono lavori sulle strade sono responsabili dei danni causati agli automobilisti per mancanza dei sistemi di segnalazione atti ad avvertire il pericolo. I Giudici del Palazzaccio hanno inoltre precisato che "l'esecuzione dei lavori sulla strada pubblica è da considerare attività pericolosa ai sensi dell'articolo 2050 c.c., costituendo i lavori fonte di pericolo" e che, di conseguenza, "chi esercita l'attività è soggetto alla presunzione stabilita dalla norma sopra indicata in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell'attività". Con questa decisione la Corte ha inoltre sottolineato che "chi pone in essere un'attività pericolosa è tenuto ad organzzarla in forme tali che risulti scongiurata l'eventualità che la pericolosità trasmodi in danno concreto" e che l'esercente l'attività, nella scelta delle misure di protezione, "dispone di un margine di discrezionalità da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività".

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