di Marco Massavelli - La notifica della citazione dell'imputato (nella fattispecie per reato previsto dal codice della strada, in particolare per guida senza patente, di cui all'articolo 116, codice della strada) è viziata da nullità assoluta e insanabile, a norma dell'articolo 179, codice procedura penale, solo se la notificazione stessa è stata omessa, oppure eseguita in forme diverse da quelle prescritte ed è risultata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 24 settembre 2013, n. 39494.

L'articolo 179, codice procedura penale, in particolare prescrive che le nullità assolute e insanabili sono rilavate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. La medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria

di cui all'articolo 184 codice procedura penale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004 Ud. (dep. 07/01/2005), Rv. 229539), con la comparizione della parte interessata o con la sua rinuncia a comparire. Nel caso oggetto del giudizio, avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, in particolare, la nullità della sentenza, per non essere stato l'imputato stesso notiziato del processo, in quanto detenuto.

Una prima citazione all'imputato era stata notificata, presso il domicilio (a mani della moglie convivente) mentre era in libertà; una seconda citazione era stata notificata (a mani della cognata convivente) mentre era detenuto. Nel caso di specie, quindi, la notificazione è stata effettuata al domicilio dell'interessato, consegnando l'atto a mani di parenti conviventi, e pertanto non vi è stata alcuna omissione e la mancata eccezione formulata in udienza dal difensore ha determinato la sanatoria della invalidità ai sensi dell'articolo 184, codice procedura penale. Né può dirsi che la validità della udienza sia stata vulnerata dalla sua mancata presenza dell'imputato. Invero può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato-detenuto per altra causa, quando tale condizione non emerga dagli atti e l'imputato, o il suo difensore, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 841 del 14/12/2011 Cc. (dep. 12/01/2012), Rv. 251572).

Quanto al lamentato vizio di motivazione della condanna, per essere stati utilizzati atti di P.G., va rilevato che dalla lettura del verbale di udienza emerge che il verbale di contravvenzione, da cui risultava che l'imputato guidava senza patente perché revocata, è stato acquisito agli atti sull'accordo delle parti. Infine, in ordine al trattamento sanzionatorio, il giudice di merito ha inteso fissarlo non vicino al minimo edittale, implicitamente facendo riferimento alla "recidiva reiterata infraquinquennale" che, sebbene non operante come aggravante in ragione della natura contravvenzionale del reato per cui si procedeva, ha guidato il tribunale nella fissazione della pena secondo i parametri di cui all'articolo 133, codice penale. In particolare, l'articolo 116, comma 15, codice della strada, come modificato dal decreto legislativo 59/2011 e dal successivo decreto legislativo 27103, prescrive che chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno.


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