di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro, sentenza n. 22869 del 8 ottobre 2013. Non può trovare accoglimento la domanda inefficacia del licenziamento e il conseguente risarcimento dei danni, se il dipendente straniero ha abbandonato il posto di lavoro per recarsi nel proprio Paese d'origine, senza la concessione delle ferie da parte dell'azienda. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 8 ottobre 2013, n. 22869.

Il datore di lavoro aveva escluso, in sede di giudizio di merito, di aver concesso un periodo di ferie al lavoratore e aveva precisato che in caso di attribuzione delle ferie, veniva consegnata al lavoratore una lettera scritta ai fini doganali: a seguito dell'iniziativa del lavoratore di allontanarsi volontariamente dal luogo di lavoro è scattata l'estinzione del rapporto di lavoro. La Suprema Corte chiarisce che nel caso di specie le dichiarazioni rese dai testi e da legale rappresentante della società in sede di interrogatorio libero comprovano che fu il lavoratore spontaneamente a lasciare il luogo di lavoro e che non risponde al vero che gli fu concesso un periodo di ferie. Le dichiarazioni rese dai testi unitamente ad altri elementi come la mancanza di documentazione doganale per prassi predisposta per i lavoratori che rientrano nel paese di origine per ferie hanno condotto la Corte territoriale ad escludere che al lavoratore fossero state concesse le ferie e a stabilire che il posto di lavoro era in realtà stato spontaneamente abbandonato dal lavoratore.

La prova di un licenziamento "orale" dedotto dal ricorrente non è stata offerta, mentre le dichiarazioni rese dai testi e quelle del legale rappresentante conducono unitamente ad altri elementi, a ritenere, cioè che sia stato il lavoratore ad abbandonare spontaneamente il luogo di lavoro. Infine, la mancanza di una documentazione doganale è da ritenersi elemento comprovante la mancata fruizione nel periodo di assenza dal lavoro delle ferie che peraltro non risultano, dalle risultanze istruttorie, in alcun modo richieste.

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