di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 22888 dell'8 Ottobre 2013. Funzionamento della caldaia e presunzione assoluta di pericolosità: occorre valutare nello specifico per quali delle componenti operi tale istituto giuridico. A regolare i rapporti di vicinato ed a stabilire le distanze minime da mantenere occorre far riferimento all'art. 889 cod. civ. Al comma secondo tale articolo così riporta "per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine".

Nel caso in oggetto un soggetto cita in giudizio il proprio vicino accusandolo di aver costruito opere (nella specie, canna fumaria,caldaia e servizi igienici) senza rispettare le distanze di legge. Al di là degli accordi intervenuti tra le parti, in parte rispettivamente contestanti, rileva in questa sede evidenziare come ciascuna componente specifica riceva dall'ordinamento differente regolamentazione. Rigettata in primo grado, la domanda veniva riproposta in appello. La Corte d'appello statuiva che "in relazione al bruciatore della caldaia, non era applicabile l'art. 889 c.c. in quanto riguardante solo le distanze dei tubi adducenti il gas alla caldaia". La Cassazione, quale giudice di ultima istanza, ha avuto modo di ribadire che "negli impianti di riscaldamento, la caldaia, il bruciatore ed il deposito di carburante non sono soggetti al disposto dell'articolo 889 c.c., prevista per la distanza dei tubi di adduzione di gas alla caldaia: in particolare, il bruciatore è esente dalla presunzione assoluta di pericolosità e dall'obbligo di osservanza della distanza in tema di flusso costante di sostanza liquida o gassosa". Non tutte le singole componenti richiedono dunque le medesime distanze dal confine per essere ritenute legittime.

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