di Giulio Sorrentino - Si sente dire che "la prescrizione non è una formula assolutoria: se il reato non fosse estinto per prescrizione, ci sarebbe stata la condanna." È vero? Vediamo come stanno realmente le cose. Intanto diciamo che cos'è la prescrizione: trattasi di una causa di estinzione del reato a seguito di un determinato periodo di tempo trascorso. È come se lo Stato dicesse: è passato troppo tempo, non posso più perseguirti per questo fatto (viene meno la punibilità in astratto).

Diciamolo subito: la prescrizione non equivale automaticamente e sempre a condanna implicita. Lo sarebbe se il codice di procedura penale

non prevedesse la mutazione della regola di giudizio, ad intervenuta prescrizione, dopo la celebrazione di un intero processo od anche solo di un grado di giudizio. Mi spiego meglio. La prescrizione non è uguale a condanna, salvo il giudice ce lo dica nel dispositivo (vedi caso Andreotti- mafia, sentenza d'Appello confermata in Cassazione) o lo lasci capire nella motivazione. Ma a prescindere da tutto ciò, la verità è che, intervenuta la prescrizione, il giudice assolve nel merito solo se è evidente l'innocenza dell'imputato (129 comma 2, cpp, applicabile dibattimento concluso: vedi 531cpp), invece, se non interviene la prescrizione, basta il dubbio di cui all'art 533 cpp. Ora, anche un bambino capisce che il dubbio è qualcosa di più semplice da provare rispetto all'evidenza. Per effetto della prescrizione (o di altra causa di estinzione del reato) il dubbio "muta" in evidenza dell'innocenza: ecco la falla del sistema che tanti problemi di comprensione genera. Le motivazioni risultano quindi fondamentali per capire se la prescrizione colpisce fatti commessi o meno.

Vogliamo fare un esempio così ci capiamo meglio? Mettiamo il caso che in un processo ci siano Tizio e Caio nella medesima situazione probatoria, per una serie di motivi, per uno è maturata la prescrizione per un altro no: ma perché uno lo assolviamo nel merito se c'è l'evidenza e l'altro il dubbio? Tutto ciò avrebbe un senso nelle fasi preliminari, prima della celebrazione del dibattimento primo grado, e comunque fino al momento che intercorre tra il decreto che dispone il giudizio e la celebrazione dell'udienza della fase dell'Udienza Preliminare: in questi casi l'intervento dell'articolo 129, comma 2, cpp ha una logica deflattiva e acceleratoria. Quale sarebbe, invece, la logica deflattiva dell'art 129, comma 2, cpp, che interviene a fine dibattimento? La deflazione e ce la siamo giocata, e non ha senso dunque l'accelerazione.

Non manca, però, Autorevole dottrina che individua una funzione deflattiva, anche a dibattimento concluso, collegata all'onere di motivazione del giudice che, con la prescrizione, diminuirebbe. In altri termini: intervenuta la prescrizione non ha senso motivare come se dovessi assolvere o condannare nel merito. Desta qualche perplessità questa interpretazione considerando la rilevanza sociale della prescrizione: una cosa è essere prescritti, un'altra è essere assolti nel merito.

E allora come dovrebbe funzionare un processo nel momento in cui matura la prescrizione (o altra causa di estinzione) a fine dibattimento? Così: ti assolvo, sempre, prescrizione o non, se c'è il dubbio (questo implica un maggior onere di motivazione, di indagine conoscitiva dei fatti e delle prove: in pratica più lavoro per i giudici anche quando interviene la prescrizione); intervenuta la prescrizione, così, abbiamo una condanna implicita dato che non c'è dubbio sulla colpevolezza perché altrimenti ti avrei assolto. Se le cose stessero così, quindi, varrebbe la conclusione "se non fosse perché è passato troppo tempo allora ti avrei condannato". 

Risultato ottenibile eliminando il riferimento al 129 nel 531: di fronte ad una causa di estinzione del reato, dovremmo assolvere anche se c'è il solo dubbio circa la colpevolezza, e in alternativa dichiarare l'estinzione. Ne conseguirebbe una "condanna implicita" tutte le volte che dichiareremmo l'estinzione

Attualmente, ripeto, non è così automatico. È vero, però, che quando si prescrive, un minimo di elementi a carico, oggi, ci devono essere per forza. Tuttavia se vogliamo continuare ad essere un paese civile non possiamo adottare due pesi e due misure per un prescritto e per un non prescritto. 

Giulio Sorrentino -  giulio.arciere@hotmail.it

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