di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 21909 del 25 settembre 2013. Il giudice, una volta che abbia ammesso i testimoni, ha l'obbligo di escuterli, a meno che la parte che li abbia indicati sia incorsa in decadenza o vi abbia rinunziato con il consenso dello stesso giudice e l'adesione delle altre parti. Nel rito del lavoro una decadenza a carico della parte per la mancata comparizione all'udienza fissata per l'espletamento della prova si produce soltanto per effetto di provvedimento emesso in tal senso dal giudice su istanza della controparte comparsa, mentre non può ritenersi rinuncia implicita all'assunzione dei testi richiesti il semplice silenzio serbato dalla parte richiedente dopo l'ammissione, atteso che la legge non prevede un obbligo per la parte di "insistere" per l'assunzione di una prova regolarmente indicata e ammessa e che la rinuncia alla prova deve essere esplicitata dalla parte che l'aveva indicata e produce effetto solo in seguito all'adesione delle altre parti e al consenso del giudice. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 25 settembre 2013, n. 21909.

Il giudice, ove si verta in situazione di semiplena probatio, ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti, dovendo, quindi, motivare sulla mancata attivazione dei poteri istruttori officiasi là dove sollecitato dalla parte a integrare la lacuna istruttoria.

L'esercizio del potere d'ufficio del giudice è possibile e doveroso solo allorquando si sia in presenza di allegazioni e di un quadro probatorio che, pur delineati dalla parti, presentino incertezze. Ne consegue che, in tema di prova testimoniale, ove i testi siano chiamati a deporre su specifiche circostanze di fatto tempestivamente dedotte dalla parte, tale collegamento tra onere di allegazione e prova risulta rafforzato al punto che, anche in omaggio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, ne è impedito il frazionamento tra primo e secondo grado di giudizio.


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