Con sentenza n. 37314/2013 la Corte di Cassazione ha bocciato una pronuncia di assoluzione di un imputato reo di aver inserito come dato certo, nella cartella clinica di una paziente affetta da sclerosi multipla definita, un aspetto della diagnosi non ancora confermato da analisi mediche.
Dato che gli accertamenti successivi avevano confermato la diagnosi i giudici di merito avevano prosciolto l'imputato dall'accusa di falso materiale. L'imputato infatti avrebbe dichiarato il vero sebbene la conferma clinica sia avvenuta, cronologicamente, in un periodo successivo.
Nella sentenza la Corte richiama l'attenzione sull'intenzionalità dell'azione e sull'accertata falsificazione della cartella clinica che è un atto pubblico. La cronologia degli eventi e quindi la posterità dell'accertamento clinico sono dei dati significativi per l'accertamento del reato: la cartella clinica riporta un'analisi dettagliata del decorso della malattia che come nel caso della sclerosi multipla tende ad aggravarsi con il tempo. Modificare Integrare l'unico documento che attesta lo stato delle cose altera il percorso di analisi del caso. La Cassazione ricorda oltretutto che la alla cartella clinica ha valore di atto pubblico e fa notare come i giudici del merito siano incorsi in un vizio logico non avendo richiesto una perizia per attestare la veridicità della cartella clinica divenuta oggetto di una falsa rappresentazione di una situazione giuridicamente rilevante.

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